T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-05-2011, n. 4401 Esclusioni dal concorso

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mm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento in data 21 luglio 2010 con il quale è stato escluso dalla selezione per l’arruolamento di 1.552 allievi Carabinieri effettivi in ferma quadriennale per "alterazioni acquisite della cute (tatuaggi) regione dorsale e regione pettorale sinistra che per sede e dimensione determinano rilevanti alterazioni dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica (art. 19 D.T. 5 dicembre 2005);

Considerato che il ricorrente contesta il gravato provvedimento di esclusione in quanto adottato al di fuori dei presupposti richiesti dalla normativa applicabile alla fattispecie;

Considerato che in ottemperanza della precedente ordinanza istruttoria n. 1649/2010 di questa Sezione, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha trasmesso una relazione tecnica da cui si rileva che, in considerazione della vasta superficie corporea interessata dai tatuaggi riscontrati nel corso della visita antropometricoanamnestica del ricorrente, gli stessi sono stati ritenuti come alterazioni acquisite dalla cute, ascrivibili alla fattispecie di cui all’art. 19 della Direttiva Tecnica 5/12/2005 recante l’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

Considerato che con successivi motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la relazione tecnica lamentando eccesso di potere sotto vari profili;

Considerato, che non si vede come la resistente Amministrazione, pena la violazione del principio della "par condicio" tra i candidati e, comunque, di una specifica norma di bando (nella quale la menzionata Direttiva è espressamente richiamata), avrebbe potuto determinarsi diversamente;

Ritenuto, peraltro, che non tutti i tatuaggi costituiscono, in astratto, motivo di esclusione dalla procedura concorsuale, bensì soltanto quelli che secondo la valutazione dell’Amministrazione assumono una rilevanza tale da incidere negativamente – alla stregua del giudizio di valore – sugli aspetti di idoneità indicati nel bando e nella direttiva tecnica, nonché incidenti sui profili sanitari, anche alla luce del Regolamento di disciplina militare;

Considerato, inoltre, che l’impugnato giudizio sanitario, congruamente motivato, non presenta quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che, soli, potrebbero invalidarlo;

Ritenuto, peraltro, che esso è, in ogni caso, espressione di una ampia discrezionalità tecnica, insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui si è testè fatto cenno;

Il ricorso va, pertanto, respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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