Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-04-2011) 19-05-2011, n. 19713

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.G. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l’ordinanza 17 febbraio 2011 del Tribunale del riesame di Napoli (che ha rigettato l’appello proposto contro l’ordinanza 17 gennaio 2011 del G.I.P. del Tribunale di Napoli il quale ha respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere per reati in tema di sostanze stupefacenti), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un unico motivo di impugnazione si prospetta vizio di motivazione sulla sussistenza dell’attualità delle esigenze cautelari, idonee a giustificare il protrarsi della custodia cautelare in carcere, ritenuto in ciò insufficiente il mero decorso del tempo nell’esecuzione della cautela (8 mesi), a fronte di un’intervenuta condanna in primo grado, pari ad anni 4 di reclusione e senza considerare il naturale affievolimento delle esigenze cautelari stesse.

Il motivo è per più aspetti inammissibile e comunque infondato.

L’inammissibilità concerne la mancata critica, corrispondente alle valutazioni ostative alla richiesta di sostituzione della misura, ed espresse in modo lineare e adeguato nel provvedimento impugnato il quale ha indicato compiutamente i dati contrastanti all’accoglimento dell’istanza ex art. 299 c.p.p., comma 3. La palese infondatezza, poi, raggiunge comunque quella parte dell’impugnazione che non considera la regola consolidata secondo cui, ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante, perchè la sua valenza si esaurisce nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e, quindi, necessita di essere considerato – come adeguatamente fatto dal giudice cautelare – unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell’affievolimento delle esigenze cautelari (Cass. pen. sez. 2, 45213/2007, Rv. 238518, Lombardo. Massime precedenti Conformi).

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille). Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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