Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-04-2011) 19-05-2011, n. 19712 Durata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

oria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I.H. ricorre personalmente avverso l’ordinanza 7 marzo 2011 del Tribunale del riesame di Genova (che ha respinto l’appello contro l’ordinanza 2 febbraio 2011 del G.I.P. presso il Tribunale di La Spezia il quale ha disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare "per ulteriori giorni 60 rispetto ai termini ordinari ex art. 303 cod. proc. pen. per un totale complessivo di anni 1 e giorni 60 a partire dalla data del provvedimento e con scadenza 3 aprile 2012), deducendo vizi e violazioni di legge nella motivazione della decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) la decisione del Tribunale del riesame che ha confermato l’ordinanza del G.I.P..

Risulta agli atti che H.I. è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione con rito abbreviato in relazione alla contestazione di detenzione di 244 grammi di eroina.

Contestualmente alla sentenza, il G.I.P. ha emesso l’ordinanza impugnata con la quale, a seguito del termine di gg. 60 per la redazione della motivazione della sentenza, ha conseguentemente sospeso per lo stesso periodo i termini di custodia cautelare ex art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c).

Il motivo devoluto in appello ha riguardato l’insussistenza dei presupposti per disporre il termine di 60 giorni per la motivazione, al quale consegue la sospensione del termine di fase, in quanto nella fattispecie il procedimento non sarebbe di particolare complessità.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto infondato l’appello per tre ordini di ragioni, considerato:

a) che la sospensione del termine di custodia cautelare consegue ex lege all’assunzione da parte del giudicante di un termine per il deposito della sentenza superiore a quello ordinario di quindici giorni, in quanto ai sensi dell’art. 304 c.p.p., comma 1 i termini di fase "sono sospesi" per il solo fatto della assunzione del termine per il deposito della motivazione; che l’assunzione da parte del giudicante di un termine superiore a quello ordinario per la redazione della motivazione costituisce atto discrezionale del giudicante, frequente nella prassi ed espressamente consentito dalla legge, senza obbligo di alcuna specifica motivazione, e come tale non sindacabile dal difensore;

b) che nella fattispecie la gravità della contestazione, relativa alla detenzione di oltre due etti di eroina, e la gravità della condanna a otto anni in abbreviato, imponevano al giudicante una motivazione non standardizzata ma personalizzata sulla vicenda e sulla commisurazione della pena, con conseguente configurabilita dell’ipotesi di particolare complessità contestata dalla difesa;

c) che l’espressione "particolare complessità" è valutata dalla giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. sez. 1, 3423/2009;

sez. 4, 15145/2006) secondo un’accezione estensiva, che comprende qualsiasi esigenza processuale, anche attinente all’organizzazione dell’ufficio, che non renda praticabile in concreto l’immediata redazione della motivazione, come ad esempio il carico di lavoro del magistrato, il numero di sentenze incamerate nell’udienza dal giudicante o la necessità di approfondita valutazione della documentazione processuale.

Su tali premesse, annota l’ordinanza impugnata, il fatto che a tale atto discrezionale consegua l’effetto previsto dall’art. 304 c.p.p., lett. c bis) non è soggetto a censura in questa sede costituendo esso l’effetto automatico previsto dalla legge: da ciò il rigetto dell’appello e la conferma dell’ordinanza impugnata.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un unico motivo di impugnazione si prospetta erronea applicazione della legge penale processuale con riferimento alle norme di cui all’art. 304 c.p.p., (sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare) e art. 544 c.p.p., comma 3 (atti successivi alla deliberazione: redazione della sentenza).

In particolare si contesta sia l’insussistenza di una delle ipotesi previste dall’art. 544 c.p.p., comma 3 essendo "unico" l’imputato e l’accusa costituita da "due sole contestazioni" in materia di sostanze stupefacenti; sia l’affermazione di incensurabilità dell’atto discrezionale, per il quale è imposta, dall’art. 304 c.p.p., comma 1 una specifica deliberazione.

Il motivo è fondato per quanto verrà ora argomentato.

Il Tribunale del riesame richiama correttamente la regola che, in tema di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, la valutazione, concernente la particolare complessità del dibattimento, attiene a tutte le concorrenti esigenze processuali, nonchè ai carichi di lavoro e ai tempi occorrenti per l’approfondimento della posizione di ciascun imputato, per l’esame dei testi, per l’espletamento di particolari mezzi istruttori, in modo da accertare se nel caso di specie ricorra o meno una situazione oggettiva tale da impedire la sollecita definizione del giudizio (Cass. pen. sez. 1, 3423/2009 r.v. 242633).

Peraltro, nella motivazione dell’ordinanza impugnata, il punto della "particolare complessità" è stato – come già detto – così testualmente giustificato: "nella fattispecie, la gravità della contestazione relativa alla detenzione non di pochi grammi, ma di oltre due etti di eroina, e la gravità della condanna, a otto anni in abbreviato, imponevano al giudicante una motivazione non standardizzata, ma personalizzata, sulla vicenda e sulla commisurazione della pena, con conseguente configurabilità dell’ipotesi di particolare complessità contestata dalla difesa".

Trattasi all’evidenza di una motivazione priva di fondamento logico e comunque palesemente inadeguata per più ragioni.

Innanzitutto, perchè ogni affermazione di responsabilità esige, nel nostro sistema penale e costituzionale, una "motivazione ad personam" che dia conto della decisione di colpevolezza e provveda alla determinazione della sanzione, nel rispetto dei criteri dell’art. 133 cod. pen.: in questo senso appare arbitraria ed inaccettabile la distinzione operata nel provvedimento tra "motivazione standardizzata e motivazione personalizzata".

In secondo luogo, considerato che nella specie il "thema decidendum" concerne un unico imputato, con due accuse di detenzione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 neppure aggravata, ed apprezzata altresì l’irrilevanza, ai fini della complessità, dell’entità della pena in concreto irrogata, considerato altresì che, una volta accertata ed argomentata la sussistenza del fatto-reato, l’individuazione delle ragioni dell’entità della sanzione, da infliggere in aderenza ai parametri di legge, non comportava particolari e faticosi impegni motivazionali, diversi da quelli usualmente necessari per qualsiasi pronuncia di colpevolezza.

L’ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio e va del pari annullata l’ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare in data 2 febbraio 2011. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonchè l’ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare in data 2 febbraio 2011. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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