Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-04-2011) 19-05-2011, n. 19711

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del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.K. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l’ ordinanza 28 febbraio 2011 del Tribunale del riesame di Genova (il quale ha confermato l’ordinanza 31 gennaio 2011, del G.I.P. del Tribunale di Genova, per reati in tema di sostanze stupefacenti), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) le decisioni dei giudici cautelari.

K.A. è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in relazione alla cessione di dieci grammi di cocaina all’acquirente F. e di altre precedenti analoghe cessioni, in favore del medesimo acquirente, a seguito del sequestro dello stupefacente operato in data (OMISSIS) e delle conseguenti dichiarazioni rese in merito all’acquisto dallo stesso F..

Il Tribunale della libertà di Genova, decidendo il 28 febbraio 2011 sulla richiesta di riesame, ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’ indagato rappresentati sia dalle dichiarazioni accusatorie dell’acquirente F., in ordine al venditore dello stupefacente sequestrato in suo possesso, sia dalle intercettazioni telefoniche allegate agli atti.

Il F. ha indicato il venditore, precisando che costui era un albanese, da lui conosciuto, con cui aveva contatti telefonici e dal quale aveva ricevuto la sostanza nella zona di (OMISSIS), descrizione questa, non nominativa, ma sufficientemente precisa, e coincidente con la persona dell’attuale indagato, cittadino albanese e conosciuto dal F. come emerge dalle continue telefonate intercettate.

In particolare il Tribunale ha evidenziato:

a) che il K. ha concordato un incontro con il F. subito dopo il quale è stato sequestrato lo stupefacente e l’incontro è avvenuto proprio nella zona di (OMISSIS), presso (OMISSIS), come riscontrato dalle osservazioni della Polizia giudiziaria e dalle intercettazioni telefoniche;

b) che nel corso di tutto il pomeriggio, precedente al sequestro i due soggetti hanno scambiato numerose telefonate concordando l’incontro per la serata, ed il sequestro è avvenuto proprio dopo tale incontro tra i due;

c) che a conferma del coinvolgimento del K. nell’attività di spaccio si pongono le numerose telefonate scambiate con il F. panche nei giorni precedenti, esse pure finalizzate a incontri, tra le quali una del (OMISSIS) ad ore 17.48 in cui K. dice a F. "Vieni che ti dò il caffè", affermazione che appare indicativa di una prossima cessione;

d) che ad ulteriore riscontro del coinvolgimento nell’attività di spaccio vi è il sequestro di un consistente quantitativo di stupefacente (28 grammi di cocaina) presso l’abitazione dell’indagato, in occasione dell’esecuzione della ordinanza cautelare;

e) che in tutti gli episodi non si tratta di quantitativi centesimali, ma sempre di forniture di una certa consistenza, tant’è che l’acquirente F. era a sua volta dedito allo spaccio al minuto e che lo stesso indagato aveva un tenore di vita elevato come dimostrato dalla disponibilità di un’auto di lusso Audi A6.

In tale quadro il Tribunale del riesame ha considerato necessaria una misura custodiale che, tenendo conto dell’inapplicabilità di misura domestica, a causa del sequestro di stupefacente presso l’abitazione, non può che consistere nella misura in atto, la quale è stata considerata idonea al fine di garantire la totale interruzione dell’attività criminosa e dei contatti con gli acquirenti.

Il Tribunale ha infine ritenuta non rilevante l’esistenza di attività edile da parte dell’indagato, trattandosi di attività prossima alla chiusura all’epoca del fatto contestato ed attualmente cessata, nè è stata ritenuta apprezzabile la patologia da cui è affetta la sorella dell’indagato, in quanto suscettibile di terapia medica anche a prescindere dalla presenza continuativa dell’indagato in famiglia.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della ritenuta sussistenza dei gravi indizi, recuperati dalle dichiarazioni del F. e dalle intercettazioni telefoniche.

Per il ricorrente posto che nelle conversazioni oggetto di intercettazioni mai si è parlato di sostanza stupefacente, gli incontri finalizzati allo spaccio sarebbero soltanto frutto della fantasia del giudicante, considerate le spiegazioni offerte in proposito dall’indagato e valutata la circostanza che nessuna sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Il motivo, a parte il pacifico rinvenimento di 28 grammi di cocaina di tipo cocaina nell’abitazione dell’indagato, all’atto della esecuzione della presente contestata misura custodia cautelare, è radicalmente privo di fondamento, avuto riguardo alla diffusa e ragionevole motivazione del Tribunale di riesame e tenuto conto che l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae alla valutazione del sindacato di legittimità se tale valutazione, come avvenuto nella specie, è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (cfr. ex plurimis: Cass. Pen. sez. 6, Cass. Penale sez. sez. 2, sentenza 41044/2005).

Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge per l’omessa considerazione di una misura alternativa.

Anche questa doglianza non supera la soglia dell’ammissibilità.

Nella specie il Tribunale del riesame ha dato ampia contezza della concreta impraticabilità di misure attenuate, avuto riguardo anche alle modalità dei fatti ed allo stile dispendioso di vita dell’indagato, circostanze tutte ragionevolmente idonee ad escludere la scelta di misure alternative alla detenzione stessa.

Il ricorso, nella palese verificata coerenza logico-giuridica ed adeguatezza della motivazione, quale proposta nella decisione impugnata, va dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro. 1000,00 (mille). Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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