Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-04-2011) 19-05-2011, n. 19710

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Bologna in data 31.1.2011 ha confermato la misura cautelare custodiale, emessa il 17.1.2011 dal locale GIP nei confronti di B.G. per fatti di violazione della legge stupefacenti, ricorre personalmente l’interessato, deducendo errata applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione: del suo comportamento processuale, anche in relazione alla richiesta di sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori; della gravità indiziaria stante la mancata effettuazione di una perizia sul principio attivo; della ritenuta detenzione della sostanza, "frazionata" con i coindagati.

2. Il ricorso è inammissibile per la manifesta genericità dell’articolato motivo, che non si confronta con la specifica motivazione che il Riesame ha dato su tutti i punti attaccatì.

Conseguano la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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