Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-04-2011) 19-05-2011, n. 19709

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, Dott. MAZZOTTA Gabriele per il rigetto.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Perugia in data 17 – 28.12.2010 ha confermato la misura custodiale emessa dal locale GIP il 25.11.2010 nei confronti di B.A., per reato in materia di stupefacenti, ricorrono con atto a firma congiunta l’interessato ed il suo difensore avv. Nicchi, deducendo con unico articolato motivo violazione/erronea applicazione dell’art. 391 bis ss c.p.p., anche in relazione all’art. 292.2 ter e.p.p., e omessa motivazione in ordine alle dichiarazioni prodotte dalla difesa ed alle specifiche allegazioni difensive. Ciò, in particolare quanto alle informazioni rese da R.L. – secondo il ricorrente idonee a fondare una ricostruzione dei fatti antitetica, avendo questi dichiarato di aver messo in contatto l’indagato e l’acquirente per il vaglio delle condizioni di un veicolo che il primo voleva vendere al secondo -, al possesso di una ricevuta di pagamento della scuola guida – che avrebbe giustificato la somma rinvenuta al B. invece ritenuta provento dello spaccio – e al contrasto tra la narrazione dei verbalizzanti e la descrizione della vicenda apparsa sui giornali.

2. Il ricorso è inammissibile perchè il motivo è sia generico che manifestamente infondato.

Il Tribunale, dopo aver pur succintamente dato atto del deposito dei motivi aggiunti e dei punti dagli stessi toccati, ha motivato specificamente sul fatto che i verbalizzanti hanno distintamente e direttamente seguito l’evolversi della vicenda, con il contatto preliminare tra due (OMISSIS) e C., il ritorno dei due su autovettura, la discesa di uno di loro con la consegna a C. di qualcosa, l’ingresso successivo dei due in un bar, il controllo di C. rinvenuto in possesso di due panetti di hashish per complessivi 200 gr., l’identificazione dei due (uno dei quali l’odierno ricorrente), le immediate ammissioni di C.: il tutto in sostanziale contestualità. La pregnanza della ricostruzione attesta che il Tribunale ha giudicato i fatti come ricostruiti assorbenti delle diverse deduzioni dei motivi aggiunti: che ciò realizzi una motivazione tutt’altro che apparente e illogica viene significativamente confermato dal fatto che il ricorso lamenta omissioni su punti dei quali tuttavia non argomenta specificamente la decisività in relazione alla ricostruzione operata dai Giudici della cautela – in modo conforme tra loro – che, in particolare, non spiega come potrebbe "saltare" a seguito degli elementi di prova allegati.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento di spese processuali e somma di Euro 1000, congrua al caso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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