Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-04-2011) 19-05-2011, n. 19697 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano ricorre avverso la sentenza 25 giugno 2009 del G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio che ha condannato M.A. alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione per il reato di calunnia, deducendo l’erroneo calcolo nella determinazione della pena.

Il motivo è fondato, fermo il principio che gli eventuali errori di calcolo, commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice, non assumono alcuna rilevanza, a condizione che il risultato finale – come invece avvenuto nella specie – non si traduca in una pena illegale (Cass. pen. sez. 4, 1853/2006 Rv. 233185).

Il G.I.P., nel calcolo della sanzione, è partito dalla pena base di anni 2 di reclusione, riducendola di mesi 8 di reclusione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e così portando la pena ad anni 1 e mesi 4, poi peraltro erroneamente ridotta in misura superiore al terzo con l’irrogazione della sanzione finale di mesi 5 e giorni 10 di reclusione per il reato di calunnia.

La riduzione premiale secca del terzo comportava invece l’irrogazione della pena finale di mesi 10 e giorni 20 di reclusione e non quella errata, illegittima in quanto comportante necessariamente una pena base inferiore al minimo edittale per il delitto di calunnia, di mesi 5 e giorni 10 di reclusione.

Invero la pena finale inflitta e sulla quale vi è stato accordo delle parti, pur valutando nella massima estensione le riconosciute circostanze attenuanti generiche (pena base: anni 2 di reclusione – 1/3= anni 1 e mesi 4), ed applicando l’ulteriore riduzione fissa di 1/3 per il rito (anni 1 e mesi 4 – 1/3), non poteva che essere eguale alla misura di mesi 10 e giorni 20 di reclusione, come indicata dal P.M. ricorrente: la pena inferiore applicata e quindi illegittima e consente l’intervento di rettifica della Corte di legittimità.

Va quindi provveduto alla rettifica della misura della pena inflitta a M.A. che si determina in mesi 10 e giorni 20 di reclusione.
P.Q.M.

rettifica la misura della pena inflitta a M.A. e la determina in mesi 10 e giorni 20 di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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