Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-04-2011) 19-05-2011, n. 19695 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania ricorre avverso la sentenza 21 settembre 2009 del G.U.P. presso il Tribunale di Catania con la quale all’imputata R.C. è stata applicata per delitto di calunnia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la pena di mesi dieci, giorni ventisette di reclusione, determinata con fissazione della pena base in anni due, mesi uno di reclusione, ridotta ad anni 1, mesi 4, giorni 20 di reclusione ex art. 62 bis c.p., ulteriormente ridotta per il rito di cui all’art. 444 c.p..

Per la parte pubblica la decisione è viziata da inosservanza dell’art. 444 cod. proc. pen. che prevede per il rito la riduzione della pena fino ad un terzo.

La pena detentiva – per il P.M. ricorrente – andrebbe quindi determinata, fissata la pena base in anni 2, mese 1 di reclusione, in mesi 11. giorni 3 di reclusione, dato che quella irrogata in sentenza e pari a mesi 10 e giorni 27 di reclusione comportava una riduzione per il rito superiore a quella di un terzo.

Il motivo non è fondato, non versandosi nella specie in una ipotesi di pena illegale, in quanto trattasi di sanzione non inferiore al limite minimo teorico di pena (di mesi 10 e giorni 20 di reclusione), applicabile nel rito premiale per quel tipo di reato, e con massima estensione della riduzione per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’accordo si forma infatti non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse, nella specie concordato dalle parti nella misura finale di mesi 10, giorni 27 di reclusione (cfr. fg.3).

Ne deriva che gli eventuali errori di calcolo, commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice, non assumono alcuna rilevanza, purchè il risultato finale non si traduca in una pena illegale (Cass. pen. sez. 4, 1853/2006 Rv. 233185).

In conclusione va ribadita la regola che la valutazione di congruità della pena a sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. deve aver riguardo alla sanzione proposta nel risultato finale del calcolo, indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è unicamente tale ultimo risultato che assume valenza quale espressione definitiva dell’incontro delle volontà delle parti (Cass. pen. sez. 3, 28641/2009 Rv. 244582 Massime precedenti Conformi: N. 9781 del 1992 Rv. 191996, N. 1705 del 1999 Rv. 214742, N. 518 del 2000 Rv.

216881, N. 1853 del 2006 Rv. 233185).

Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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