Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-04-2011) 19-05-2011, n. 19694

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza 8.6.2 009 della Corte d’appello di Genova, che in riforma della prima sentenza di assoluzione, deliberata dal locale Tribunale il 22.1.2008, lo condannava alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 81 c.p., art. 570 c.p., commi 1 e 2, ricorre personalmente H.G., contestando la sussistenza del fatto perchè egli si sarebbe allontanato solo per cercarsi di migliorare le sorti della famiglia e lamentando l’omessa pronuncia sull’applicazione della sospensione condizionale della pena o dell’indulto, "pur se richiesti dal difensore". 2. Tra le concorrenti ragioni di inammissibilità del ricorso, pregiudiziale è quella relativa alla sua tardività: notificato l’estratto contumaciale il 21.9.2009 – secondo quanto risulta dalle annotazioni in sentenza – il ricorso risulta depositato solo il 27 ottobre successivo: nessun termine diverso da quello ordinario era tuttavia indicato nel dispositivo della sentenza.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500, equa al caso, alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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