Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-04-2011) 19-05-2011, n. 19693

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino in data 29.4.2009 confermava l’affermazione di colpevolezza deliberata dal Tribunale di Asti il 22.1.2008 nei confronti di S.G. per il reato di evasione, rimodulando il trattamento sanzionatorio, ricorre il difensore fiduciario dell’imputato, con unico motivo denunciando vizi della motivazione sul punto della responsabilità penale. In particolare, la Corte distrettuale non avrebbe argomentato in ordine all’elemento psicologico ed all’esistenza di una causa di forza maggiore (risulta dalla sentenza d’appello che lo S., agli arresti domiciliari presso l’abitazione della convivente, dopo una lite si sarebbe recato a casa della propria madre, che alle ore 3.30 aveva quindi avvertito la polizia giudiziaria della presenza del figlio: l’immediato controllo di polizia aveva constatato la presenza).

2. Il ricorso è infondato, nei termini che seguono.

Va premesso che la sentenza del Giudice di primo grado nulla dice sul punto, limitandosi a dar atto dell’allontanamento senza alcunchè riferire del fatto, mentre la sentenza del Giudice d’appello spiega compiutamente come dalla deposizione del teste di polizia Siciliano si sia evinto che la madre aveva telefonato avvertendo della presenza del figlio e contestualmente riferendo della ragione, questa confermata nell’immediatezza del controllo dallo S. ai componenti della pattuglia di carabinieri che si era recata sul luogo. La telefonata era avvenuta alle 3 e 30 della notte.

La Corte distrettuale ha ritenuto da un lato che l’imputato non avesse dato prova della lite e dall’altro che comunque, quindi con rilievo assorbente sul piano logico, tale litigio non costituisse situazione integrante uno stato di necessità che potesse scriminare l’allontanamento non autorizzato.

Il secondo assunto, specialmente nella sua assolutezza, non può essere condiviso: l’idoneità di una situazione di fatto ad integrare o meno l’esimente non può essere risolta sul piano astratto, essendo invece necessario confrontarsi con le peculiari caratteristiche del singolo specifico contesto, che potrebbero rendere non osservabili i tempi fisiologici per un’autorizzazione alla modifica del luogo dove sono applicati gli arresti domiciliari ed al tempo stesso non protraibile la permanenza, purchè – ovviamente – mai venga pregiudicato il requisito essenziale dell’immediata e permanente reperibilità dell’interessato.

Tuttavia, nel caso di specie la Corte distrettuale ha evidenziato che l’imputato, rimasto contumace anche in primo grado, neppure a mezzo della propria difesa aveva introdotto prove idonee a sostenere l’assunto dell’assoluta indispensabilità del suo allontanamento dall’abitazione dove si trovava agli arresti domiciliati. L’assunto appare del tutto congruo ai dati probatori riferiti (laddove il verbalizzante ha riferito che tanto la madre che il figlio parlarono – solo e genericamente – di una lite), costituendo pertanto un apprezzamento di stretto merito, congruo agli atti richiamati ed immune da censure di contraddittorietà o manifesta illogicità.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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