Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-04-2011) 19-05-2011, n. 19691

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.A. ricorre, a mezzo del suo difensore, deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in data 23 aprile 2009, che ha confermato la sentenza 12 giugno 2006 del Tribunale di Roma, di condanna alla pena di mesi 2 di reclusione ed Euro 200 di multa per il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2.

Con un unico motivo di impugnazione si prospetta nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione.

In particolare il ricorrente lamenta che non si sia tenuto conto che il minore non era privo di mezzi di sussistenza, attesa la regolare attività lavorativa della madre, idonea ad impedire lo stato di bisogno del "soggetto passivo".

Il motivo è palesemente infondato avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di legittimità, per la quale, ai fini della configurabilità del delitto cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l’intervento d’altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo (Cass. pen. sez. 6, 14906/2010 Rv. 247022 Massime precedenti Conformi: N. 12400 del 1990 Rv. 185336, N. 12400 del 1990 Rv. 241191, N. 37419 del 2001 Rv. 220713, N. 57 del 2003 Rv.

222972, N. 25723 del 2003 Rv. 225575).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).

Il ricorrente va inoltre condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile B.M. liquidate in Euro 2.350,00, oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile B.M. liquidate in Euro 2.350,00, oltre I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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