Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-04-2011) 19-05-2011, n. 19690

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Torino con sentenza del 17.2-3.3.2009 confermava l’affermazione di responsabilità deliberata dal Tribunale di Verbania l’8.5.2007, nei confronti di D.S.A. – impiegata del Comune di (OMISSIS) – per i delitti di peculato continuato con soppressione di atti, rideterminando in senso favorevole il trattamento sanzionatorio e confermando le statuizioni civili in favore del Comune di stresa. La vicenda era relativa alla gestione in economia degli incassi dei parchimetri comunali.

2. Con il ricorso, sottoscritto dalla stessa imputata, sono dedotti tre motivi:

manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato nonchè dalle deposizioni dei testi escussi avanti il primo Giudice, perchè la Corte distrettuale, dopo aver attestato la condivisibilità in linea di principio dell’assunto difensivo che altri soggetti si fossero appropriati materialmente del denaro, lo avrebbe superato sostanzialmente con le dichiarazioni della stessa imputata, invece compatibili con tale alternativa ricostruzione, essendo possibile che non tutto il denaro raccolto le fosse stato passato; in ogni caso la conclusione sarebbe contraddittoria con quella, assolutoria già dal primo giudizio e relativa ai c.d. tickets "gratta e sosta", determinata proprio dalla confusione della complessiva gestione;

manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 490 c.p., art. 61 c.p., n. 2, perchè la Corte torinese non avrebbe considerato che se determinata da dolo di soppressione per occultare il peculato, piuttosto che da mera esigenza di pulizia dei locali invasi dagli scatoloni, la parziale distruzione sarebbe avvenuta ben prima del (OMISSIS), essendo già da tempo la donna a conoscenza del fatto che la gestione del servizio sarebbe passata ad altri;

erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego di applicazione dell’indulto:

secondo la ricorrente, dalla deposizione del teste M. – presidente pro tempore della società Stresa servizi, subentrante – e dalla Delib. comunale del 27 febbraio 2006 – che avrebbe incaricato il dipendente I. di occuparsi della gestione materiale e contabile della raccolta fino al passaggio di consegna, si sarebbe dovuto evincere che la condotta ascritta all’imputata si era comunque consumata entro la fine di (OMISSIS).

3. Il ricorso è infondato. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla costituita e presente parte civile Comune di Stresa, liquidate come da dispositivo.

Quanto al primo motivo, la Corte d’appello ha argomentato che l’imputata aveva dichiarato di avere sempre personalmente verificato la esatta corrispondenza tra le somme consegnatele e l’importo indicato nella strisciata automatica degli apparati, sia alla ricezione del denaro che al momento della successiva redazione della reversale per il versamento in banca, ha quindi spiegato perchè, in un tale contesto, la manipolazione delle somme non poteva avvenire o avrebbe – se realizzata da altri – potuto avvenire solo con la complicità dell’imputata (pag. 13). Ha poi richiamato e confermato – a fronte delle contestazioni difensive – i rilievi del Tribunale sulla documentata disponibilità finanziaria della donna, del tutto incompatibile con i redditi familiari (pag. 16). Si tratta di apprezzamento di merito congruo ai dati riferiti, sorretto da motivazione tutt’altro che apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Il secondo motivo è inammissibile perchè ripropone una diversa lettura della condotta – certa e sicuramente datata 24 giugno – di distruzione di parte degli scontrini di riscontro, già esaminata e disattesa nei due gradi di merito. In particolare la Corte torinese ha motivato sul punto alle pagine 15 e 16, con un apprezzamento di fatto, conforme a quello del primo grado dopo il doveroso e puntuale confronto con le prospettazioni difensive, anch’esso congruo agli atti richiamati e sorretto da motivazione immune dai vizi che soli rilevano ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, sicchè la rinnovata identica doglianza costituisce inammissibile deduzione di merito.

E’ altresì infondato l’ultimo motivo che, va precisato, per come formulato attiene solo all’epoca di cessazione della consumazione del reato in relazione alla richiesta di sussunzione dell’intera condotta nel periodo coperto dall’indulto (sicchè la statuizione che va in giudicato riguarda questo punto specifico). La Corte distrettuale ha richiamato i dati formali nuovamente proposti nel ricorso, ma ha spiegato perchè ha confermato l’apprezzamento di merito per il quale la condotta illecita della donna si è protratta oltre il (OMISSIS), innanzitutto evidenziando l’assoluta carenza di prova su un aspetto determinante dell’assunto difensivo afferente l’attribuzione allo I. delle proprie mansioni (il che, va notato, per sè sarebbe stato sufficiente a privare il corrispondente motivo d’appello della necessaria specificità, con la sua inammissibilità/irrilevanza) e, comunque, evidenziando la permanente disponibilità dei cedolini da parte della donna ancora a fine giugno, l’inizio effettivo della raccolta da parte della Stresa servizi solo il 22 di maggio, le mansioni dello I. comunque diverse da quelle eseguite dall’imputata. Anche in questo caso, pertanto, a fronte di una motivazione congrua agli elementi di prova richiamati, non apparente nè viziata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, la censura del ricorso si risolve in sollecitazione a precluse riletture di stretto merito.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Comune di Stresa, liquidate in complessivi Euro 2000, oltre I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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