T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 19-05-2011, n. 4409 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 21 febbraio 2011 al MIUR e ai contro interessati e depositato il successivo 3 marzo 2011, l’istante ha formulato le istanze indicate in epigrafe.

Premette il ricorrente di essere Direttore generale U.S.R. per la Basilicata e di avere chiesto, in data 27.7.2010, di conoscere gli atti amministrativi relativi alla procedura di affidamento dell’incarico di funzione dirigenziale generale dell’U.S.R. per la Campania, istanza peraltro rigettata dall’A.ne convenuta per genericità e per carenza di interesse non essendo ancora intervenuta la conclusione della procedura per il conferimento dell’incarico.

Concluso il procedimento, il ricorrente, con istanza 22.12.2010, chiedeva l’accesso agli atti della citata procedura e in particolare: l’incarico di reggenza dell’U.S.R. per la Campania conferito al dott. Luciano Chiappetta; l’incarico di funzione dirigenziale generale dell’U.S.R. per la Campania conferito al dott. Pietro Esposito con allegato curriculum; valutazioni del Capo Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane di concerto col Capo Dipartimento per l’istruzione effettuate nei confronti dell’istante e del Dott. Esposito e dei criteri generali di valutazione adottati; rilievo della Corte dei Conti n636 del 24.8.2010; risposta ai rilievi della Corte dei Conti (nota MIUR 6.9.2010) e allegata nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – prot. n.39374 del 1°.9.2010.

Il ricorrente, non avendo ottenuto risposta alla sua domanda di accesso nei termini di legge ha impugnato il silenzio rifiuto opposto dal Ministero intimato, deducendone l’illegittimità per "violazione dell’art.97 Cost.; violazione degli artt.22 e ss. della legge 7 agosto 1990 n.241; art.9 D.P.R.n.184/2006" non potendo negarsi nel caso l’interesse personale, concreto e attuale a prendere visione ed estrarre copia degli atti di conferimento dell’incarico di direttore generale dell’U.S.R. per la Campania essendosi lo stesso ricorrente candidato alla relativa assegnazione con domande in data 2.12.2009 e 10.7.2010, né sussistendo ai sensi dell’art.24 della legge n.241/1990 alcuna delle ipotesi di rifiuto ivi contemplate, né ai sensi del citato art.9 l’esigenza di tutelare la riservatezza di terzi. Comunque l’A.ne non ha opposto alcuna ragione impeditiva al reclamato accesso, ignorando la relativa domanda.

Il ricorso va dichiarato inammissibile alla stregua delle considerazioni che seguono.

Invero, va evidenziato che la norma (art.25, comma 5 bis, della legge n.241 del 1990, aggiunto dall’art.17 della legge 11 febbraio 2005, n.15) che consentiva nei giudizi in materia di accesso alle parti "di stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore", è stata abrogata dal n.14 del comma 1 dell’art.4 dell’allegato 4 al D. Lgs. 2.7.2010, n.104 a decorrere dal 16 settembre 2010.

Considerato che il presente ricorso è stato notificato e depositato quando era ormai entrata in vigore l’anzidetta norma abrogativa che ha ormai precluso ai diretti interessati, nei giudizi in materia di accesso, di stare in giudizio personalmente, la presente istanza giudiziale va dichiarata inammissibile, avendo il ricorrente, come detto, agito personalmente senza munirsi della assistenza di un difensore.

Nulla per le spese di causa considerata la mancata costituzione in giudizio degli intimati.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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