Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1031/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Claudio Rovis Presidente f.f.

Fulvio Rocco Consigliere, relatore

Alessandra Farina Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1128/2007, proposto a’ sensi e per gli effetti dell’art. 44 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 come da ultimo modificato per effetto degli artt. 1 e 16 della L. 21 luglio 2000 n. 205, da Milione Donato, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Attilio De Martin e Valentino Menon, con domicilio presso la Segreteria T.A.R.,

contro

il Ministero dell’economia – Comitato di verifica per le cause di servizio ed il Ministero dell’interno in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,

ed il Dipartimento della Pubblica sicurezza in persona del Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica sicurezza pro tempore, non costituito in giudizio,

per l’accertamento

del silenzio-inadempimento delle PP.AA., alla definizione, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, del procedimento amministrativo per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie e per l’erogazione dell’equo indennizzo, mediante l’adozione del provvedimento finale così come espressamente previsto dall’art. 14 del D.P.R. n. 461/2001, nonché dall’art. 2 della l. 7.8.1990 n. 241.

Visto il ricorso, notificato l’11.6.2008 e depositato presso la segreteria il 13.6.2008 con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione del Ministero dell’economia – Comitato di verifica per le cause di servizio e del Ministero dell’interno;

visti gli atti tutti della causa;

uditi all’udienza camerale del 25 marzo 2009 (relatore il Consigliere Fulvio Rocco) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;

considerato

che in data 27 gennaio 2009 il difensore del ricorrente ha dichiarato che a seguito dell’ordinanza collegiale istruttoria del T.a.r. Veneto, prima sezione, n. 10 del 9.7.2008, è stato notificato al ricorrente il decreto ministeriale n. 1130 in data 16.9.2008, corredato dai prescritti pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio, comportante la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso de quo;

che, pertanto, il ricorso in epigrafe, trattenuto in decisione all’udienza camerale del 25 marzo 2009, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;

Le spese sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo dichiara improcedibile.

Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa che liquida complessivamente in € 1.500,00 (euromillecinquecento/00) di cui € 750,00 (eurosettecentocinquanta/00) a carico del Ministero dell’Interno ed € 750,00 (eurosettecentocinquanta/00) a carico del Ministero dell’economia e delle finanze, oltre ad i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, addì 25 marzo 2009.

Il Presidente f.f. L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 1128/07

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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