Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 19-05-2011, n. 19687 Determinazione

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che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Il G.I.P. del Tribunale di Bari, con sentenza del 24.05.2000, dichiarava C.N. colpevole in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e al reato previsto dalla L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14 e L. n. 110 del 1975, art. 23 e, per l’effetto, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche ed applicata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione e L. 24 milioni di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e alla confisca di quanto in sequestro, nonchè alla distruzione delle sostanze stupefacenti in sequestro.

Avverso la sopra indicata sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato.

La Corte di appello di Bari, con sentenza datata 5.07.2010, oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava l’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione C. N., a mezzo del suo difensore, e concludeva chiedendone l’annullamento con tutte le conseguenze di legge.
Motivi della decisione

C.N. ha censurato la sentenza impugnata per il seguente motivo:

Nullità della sentenza per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 2 e 133 c.p., art. 597 c.p.p., nonchè in ulteriore rapporto al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 come modificato e interpretato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Osservava la difesa del ricorrente che la L. 21 febbraio 2006, n. 49, ha modificato sensibilmente la disciplina in materia di stupefacenti, tra l’altro individuando un più favorevole minimo edittale per le condotte di cui al citato D.P.R., art. 73, comma 1 e 1 bis, individuandolo in anni sei di reclusione ed Euro 26.000 di multa. La Corte territoriale invece aveva integralmente confermato la sentenza emessa nel giudizio di primo grado, senza preoccuparsi di valutare gli effetti della normativa sopravvenuta, dal momento che, essendo stata individuata nei confronti del C. la pena base minima all’epoca vigente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 di anni otto di reclusione oltre alla multa, avrebbe dovuto essere applicata la pena base minima di anni sei di reclusione prevista dalla normativa sopravvenuta di cui alla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Il ricorso proposto da C.N. è fondato.

La L. 21 febbraio 2006, n. 49, ha infatti modificato la disciplina in materia di stupefacenti non solo eliminando la distinzione, ai fini sanzionatori, tra droghe "leggere" e "pesanti", ma, altresì individuando un più favorevole minimo edittale per le condotte di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e 1 bis, individuandolo in anni sei di reclusione ed Euro 26.000 di multa.

Tanto premesso si osserva che la Corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza emessa nel giudizio di primo grado, senza peraltro verificare gli effetti più favorevoli della normativa sopravvenuta e motivare adeguatamente in proposito, dal momento che nei confronti del C. era stata individuata la pena base minima all’epoca vigente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 di anni otto di reclusione oltre alla multa, mentre la normativa sopravvenuta di cui alla L. 21 febbraio 2006, n. 49, prevede la pena base minima di anni sei di reclusione.

La prevalente giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., Sez.6, Sent. n.29360 del 21.08.2006; Cass., Sez.6, Sent. n.21439 del 28.05.2008) si è espressa sul punto, nel senso che, in sede di ricorso per cassazione, deve essere annullata con rinvio, per la rideterminazione della pena, la sentenza di condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, in conseguenza dell’applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 72, convertito con modifiche dalla L. 2 febbraio 2006, n. 9, quando la pena base determinata nel provvedimento impugnato sia corrispondente al più elevato minimo edittale all’epoca vigente per il reato. La sentenza impugnata deve essere quindi annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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