Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-09-2011, n. 19125

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 31/3/2008 la Corte d’Appello di Catanzaro respingeva il gravame interposto dal sig. F.G. nei confronti della pronunzia Trib. Crotone 6/3/2002 di rigetto della domanda spiegata nei confronti del sig. D.P.D. di restituzione di cose mobili a quest’ultimo asseritamente date in pegno, nonchè della domanda di risarcimento di danni lamentati in conseguenza di procedura esecutiva contro di lui promossa dalla Banca Popolare di Crotone.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il F. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Il ricorrente ha presentato note d’udienza.
Motivi della decisione

Va pregiudizialmente osservato che; alla stregua della relativa relata in calce, il ricorso risulta dall’odierno ricorrente notificato all’intimato, il quale non ha in questa sede svolto attività difensiva, presso "il procuratore costituito, per il giudizio d’appello, avv. Domenico Gallo domiciliato, ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, presso la cancelleria della Corte d’Appello di Catanzaro", laddove emerge dall’impugnata sentenza che il medesimo, in tale sede "rappresentato e difeso dagli avv.ti Galileo Giuseppe e Luciano Gallo, in virtù di procura conferita in comparsa di risposta", era "elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Turco, presso lo studio dell’avv. Enzo Marincola".

Attesa la mancanza di relazione alcuna tra il luogo di siffatta notificazione e il destinatario dell’atto, nulla al riguardo risultando indicato nel ricorso, e non potendo riconoscersi valore alcuno all’apodittica indicazione, recata dalla relata di notifica, più sopra riportata, del tenore "domiciliato, ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, presso la cancelleria della Corte d’Appello di Catanzaro", la notifica del ricorso si appalesa invero inesistente.

La sopra riportata indicazione risulta in realtà non ben omprensibile e in ogni caso non esaustiva, a nulla valendo quanto dal difensore dedotto meramente nelle note d’udienza (tra l’altro in replica non già alla requisitoria orale del P.M. d’udienza, che ha concluso nel merito, quanto bensì al rilievo al riguardo mosso dal Presidente del Collegio), sostanziantesi in riportate massime relative a "procuratori che svolgono la loro attività difensiva al di fuori della circoscrizione del tribunale" atteso che:

a) i difensori officiati dall’odierno intimato erano due (gli avv.ti Galileo Giuseppe e Luciano Gallo), diversi dalla (unica) persona (l’avv. Giuseppe Gallo) indicata nella suindicata relata;

b) l’allora appellato ed odierno intimato D.P. risulta che fosse all’epoca elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Turco, presso lo studio dell’avv. Enzo Marincola;

c) nessun elemento è dall’odierno ricorrente offerto in ordine alla circostanza che siffatta elezione di domicilio sia stata dal D. P. fatta personalmente, laddove essa è (quantomeno) da allegarsi, a pena di inammissibilità, nel ricorso, non potendo a tale onere assolversi (ipotesi peraltro non ricorrente nella specie) nemmeno nella memoria ex art. 378 c.p.c. (cfr., con riferimento a diversa ipotesi, Cass., 3/7/2009, n. 15635), a fortiori in considerazione del principio affermato da questa Corte (superandosi il risalente orientamento contrario, in relazione al quale v. Cass., 15/5/1996, n. 4502) in base al quale il R.D. n. 37 del 1934, art. 82 (secondo cui i procuratori che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge "fuori della circoscrizione del tribunale" al quale sono assegnati devono, all’atto della costituzione in giudizio, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso e, in mancanza dell’elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria) si applica al giudizio di primo grado, come si evince dal riferimento alla "circoscrizione del tribunale", e trova applicazione al giudizio d’appello solo se trattasi di procuratore esercente fuori del distretto, attesa la ratio della disposizione, volta ad evitare di imporre alla controparte l’onere di una notifica più complessa e costosa se svolta al di fuori della circoscrizione dell’autorità giudiziaria procedente e ad escludere un maggiore aggravio della notifica nell’ipotesi in cui il procuratore sia assegnato al medesimo distretto ove si svolge il giudizio di impugnazione (v. Cass., 12/5/2010, n. 11486. V. altresì Cass., 11/6/2009, n. 13587, la quale ha conseguentemente escluso che qualora il procuratore sia esercente all’interno del distretto la notifica della sentenza di primo grado effettuata presso la cancelleria della corte d’appello sia idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l’impugnazione), laddove nulla risulta in proposito precisato dall’odierno ricorrente;

d) il riferimento operato dal ricorrente agli atti di controparte è privo di autosufficienza, atteso che il medesimo si limita a meramente richiamarli, senza invero debitamente ed esaustivamente – per quanto in questa sede d’interesse – riprodurli nel ricorso (in particolare con riferimento alla procura rilasciata ai difensori e all’elezione di domicilio), ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso essi risultino prodotti, e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità, sicchè la mancanza anche di una sola delle suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

All’inesistenza della relativa notifica consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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