Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 19-05-2011, n. 19685 Circolazione stradale

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zione della sospensione della patente.
Svolgimento del processo

1. Il Procuratore Generale della Repubblica di Milano propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 15 luglio 2010, con la quale, a norma dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata a F.S. la pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 589 c.p., commesso in (OMISSIS).

Parte ricorrente considera che nella fattispecie il giudice del merito ha omesso di provvedere all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che consegue all’accertamento dei reati di lesioni ed omicidio colposi, commessi in violazione delle norme del codice della strada, a mente del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, n. art. 222, comma 2.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è fondato.

Come statuito dalle Sezioni unite di questa Suprema Corte, con la sentenza applicativa di pena concordata il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguono di diritto (Cass. Sez. u., 27 maggio 1998, n. 8488, Bosio, Rv. 210982). Nel caso di specie, peraltro, l’accordo sulla pena ratificato dal giudice concerne il delitto di omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, di talchè l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida consegue ex D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, commi 2 e 2 bis. Di converso, nella sentenza impugnata il giudice ha omesso di provvedere in ordine all’applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria.

Poichè l’applicazione in concreto della sanzione comporta l’uso di poteri discrezionali, riservati al giudice del merito, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, nella parte in cui non dispone l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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