Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 19-05-2011, n. 19684

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Soffermandosi unicamente sulla posizione di H.M. che oggi viene in rilievo, si osserva che con sentenza in data 13 marzo 2009 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo emessa il 24 febbraio 2006 a seguito di giudizio abbreviato, assolveva H. dal reato di cui al capo m) e rideterminava la pena inflitta al predetto imputato.

La Corte territoriale, in relazione al reato di cui al capo k), osservava di condividere le argomentazioni svolte dal primo giudice.

Il Collegio evidenziava: che personale della Questura di Arezzo, sulla base degli esiti delle operazioni di intercettazione, effettuava un appostamento presso la stazione ferroviaria della città, ove era previsto l’arrivo di tale Q., il quale, sottoposto a perquisizione, era trovato in possesso di circa centocinquanta grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, suddivisa in tre involucri; e che i poliziotti avevano modo di verificare che sul posto, ad attendere Q., si trovavano altre due persone, B. e H.M.. Osservava la Corte di Appello che dalle operazioni di intercettazione risultavano numerosi contatti intercorsi anche tra H. – di volta in volta chiamato con nomi diversi, come M., G. e T. – e I.. La Corte territoriale rilevava, inoltre, che Q. aveva ammesso che B. e H. si erano recati alla stazione per rilevarlo e accompagnarlo al bar dove avrebbe dovuto consegnare la partita di droga a tale R.. Sulla scorta di tali rilievi la Corte riteneva provata la penale responsabilità di H. quale correo nell’acquisto della partita di droga di cui si tratta.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione H.M. deducendo la violazione di legge in relazione alla valutazione della prova. La parte ritiene che il quadro indiziario a carico di H. risulti equivoco e incompleto. L’esponente osserva che, al momento dell’arrivo di Q. alla stazione, H. si trovava nella galleria sottostante la stazione e neppure sulla pensilina del binario n. 3.

La parte considera, inoltre, che H., alla vista dei poliziotti, era rimasto calmo ed a disposizione degli operanti, evenienza che mal si concilia con la consapevolezza in capo all’odierno imputato di essere coinvolto nel traffico di droga; e rileva di avere avuto un solo contatto telefonico con Q.I.. La parte assume che la Corte territoriale non abbia chiarito quale sia l’apporto morale o materiale dato da H. al coimputato che deteneva la droga.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito espresse. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che, ai fini della configurabilità della fattispecie di concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà; e che è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti. Risulta, cioè, consolidato il principio in base al quale, ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, è sufficiente un contributo solo agevolatore e non condizionalistico (Cass. Sez. 4, sentenza n. 24895 del 22.05.2007, dep. 26.06.2007, Rv.

236853).

4. Orbene nel caso di specie, la valutazione effettuata dal giudici di merito, con riguardo al ruolo svolto dall’imputato H. rispetto alla illecita detenzione della sostanza stupefacente perpetrata dai correi, non risulta conforme rispetto al richiamato principio di diritto e non consente di affermare la penale responsabilità di H., a titolo di concorso nel reato, ai sensi dell’art. 110 c.p.; ciò in quanto non risulta chiarito il contenuto del contributo agevolatore che il prevenuto avrebbe offerto, rispetto alla realizzazione della condotta criminosa. La Corte di Appello, infatti, ha ritenuto la responsabilità dell’odierno ricorrente, considerando: che tra Q. e H. erano intercorsi contatti telefonici; che l’imputato si era recato alla stazione per rilevare Q.; che H. avrebbe dovuto accompagnare l’amico all’incontro con il cessionario della partita di droga, secondo le dichiarazioni prive di risconto rese dal coimputato tratto in arresto. Al riguardo occorre considerare che i contatti telefonici si qualificano come indizi aspecifici, in assenza di indicazioni sul contenuto degli stessi; e che, conseguentemente, la mera presenza alla stazione ferroviaria di H. – unica evenienza accertata dai verbalizzanti, prima del loro intervento – non consente di affermare che l’imputato abbia offerto un apporto apprezzabile, rispetto alla perpetrazione del reato.

4.1 Si osserva che neppure la motivazione offerta dal giudice di primo grado – che ben può essere richiamata, avendo la Corte di Appello confermato l’affermazione di penale responsabilità del prevenuto in ordine al capo k) della rubrica – offre utili elementi al riguardo. Invero, il Tribunale aveva rilevato che il richiamato quadro indiziario non poteva trovare "nessuna altra spiegazione", secondo un apprezzamento logicamente viziato, proprio in ragione della aspecificità degli elementi indiziari sopra richiamati, che legittimano plausibili ipotesi alternative, rispetto alla ricostruzione accusatoria.

5. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di H.M., con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di H.M., con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.

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