Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-09-2011, n. 19123

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18/11/2004 il Tribunale di Vallo della Lucania, in accoglimento del gravame interposto dai sigg.ri A. e G. F. nei confronti della pronunzia del Giud. pace Vallo della Lucania 20/12/1994, avente ad oggetto il sinistro stradale avvenuto in data (OMISSIS) tra l’Ape Piaggio 50 di proprietà del primo e condotta dal secondo e la Vespa 50 condotta dal proprietario sig. L.A., e nella contumacia dei G., dichiarava la nullità della notificazione del giudizio di primo grado, rimettendo la causa avanti al giudice di prime cure.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il L. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resistono con controricorso i G..
Motivi della decisione

Va anzitutto esaminata l’eccezione pregiudiziale sollevata dai controricorrenti di tardività del ricorso ex art. 327 c.p.c..

L’eccezione è fondata.

Emerge dagli atti che l’impugnata sentenza è stata pubblicata in data 18/11/2004, laddove il ricorso risulta notificato agli odierni controricorrenti solo il 30/3/2006, e pertanto oltre il termine c.d. lungo ex art. 327 c.p.c., nella specie spirato il 3/1/2006.

Nè è nel caso applicabile l’art. 372 c.p.c., comma 2, atteso che nulla viene dal ricorrente, rimasto contumace in grado d’appello, dedotto ed allegato, e a fortiori provato (anche per presunzioni: v.

Cass., 14/9/2007, n. 19225; Cass., 2/12/2005, n. 26261. In ordine all’operatività della prova per presunzioni v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844; Cass., 12/6/2006, n. 13546), circa l’eventuale mancata conoscenza del processo per proporre l’impugnazione tempestivamente (cfr. Cass., 3/7/2009, n. 15635;

Cass., 3/7/2008, n. 18243).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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