Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 19-05-2011, n. 19683

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 14 luglio 2010 confermava la sentenza del Tribunale di Trieste del 7 febbraio 2007 con la quale F.N.A. era stato ritenuto responsabile del reato di omissione di soccorso dopo aver provocato un incidente stradale nel quale P.V. aveva riportato lesioni personali. La Corte territoriale, in particolare, escludeva la concedibilità dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, a fronte del risarcimento del danno operato dalla Compagnia di assicurazione, osservando che si trattava di evenienza che non muoveva da alcuna spontanea condotta dell’imputato.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione F.N.A., dolendosi, con unico motivo, della erronea applicazione della legge penale, in relazione alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2; osserva la parte che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’attenuante ora richiamata deve essere riconosciuta anche nel caso in cui il risarcimento del danno sia stato effettuato per conto dell’imputato-assicurato dalla Compagnia di assicurazione che copre la responsabilità civile contro terzi.

CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile.

Deve considerarsi che la violazione di legge oggi dedotta dall’esponente è stata del tutto genericamente prospettata nei motivi di appello, di talchè il ricorso risulta inammissibile, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3. Ed invero, nell’atto di appello la parte si è limitata a richiedere, in via subordinata, l’attenuante del risarcimento del danno, non offrendo alcuna indicazione in ordine alla natura satisfattiva del risarcimento e neppure con riguardo al fatto che lo stesso risarcimento fosse intervenuto prima del giudizio, cioè a dire anteriormente rispetto alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, condizioni richieste dall’art. 62 c.p., n. 6. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo chiarito che presupposto indefettibile per la concessione dell’attenuante del risarcimento del danno (ex art. 62 c.p., n. 6) è che tale risarcimento avvenga "prima del giudizio", cioè in una fase antecedente alle formalità di apertura del dibattimento di primo grado (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 897 del 25/11/1993, dep. 26/01/1994, Rv. 197360; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 30802 del 28/03/2008, dep. 23/07/2008, Rv. 241892).

3.1 E’ poi appena il caso di rilevare che non sfugge che l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, in tema di attenuante ex art. 62 c.p., n. 6, alla luce dell’interpretazione adeguatrice della disposizione ora citata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 138 del 1998, sia nel senso della riconoscibilità della circostanza anche nel caso in cui il risarcimento sia stato effettuato da un istituto o da una impresa di assicurazione; deve, peraltro, considerarsi che il contenuto dell’atto di appello di cui si è dato conto evidenzia la piena legittimità pure della decisione assunta dalla Corte territoriale, di talchè la relativa motivazione ben può essere emendata, nei sensi sopra richiamati, da parte di questa Suprema Corte.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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