Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 19-05-2011, n. 19681 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 26 maggio 2010, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il Tribunale di Siena applicava nei confronti di Z. B. e B.J. la pena di anni quattro mesi due di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa ciascuno, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed altro.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Firenze, rilevando: che il giudice ha omesso di condannare gli imputati alle spese processuali;

e che parimenti risulta omessa ogni determinazione in ordine all’espulsione dal territorio dello Stato dei prevenuti, siccome prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86. Osserva parte ricorrente che dette omissioni sono contrarie al dettato dell’art. 445 c.p.p., ove è previsto che la sentenza di patteggiamento non comporta la condanna alle spese del procedimento, nè l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, unicamente nel caso in cui la pena irrogata non superi i due anni pena detentiva.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

3.1 Invero, a seguito delle modifiche apportate al procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui al Titolo 2^, Libro 6^, del codice di procedura penale, dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, il corredo premiale che accede alla sentenza resa ex art. 444 c.p.p., nel caso di applicazione di pena detentiva superiore a due anni, non comprende l’esonero dal pagamento delle spese del procedimento, nè dall’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza.

4. Nel caso di specie, il Tribunale ha applicato a ciascuno degli odierni imputati, cittadini stranieri, in relazione alla violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, la pena di anni quattro mesi due di reclusione oltre la multa, di talchè il giudicante doveva pronunciare la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e pure provvedere a verificare la sussistenza, in concreto, della pericolosità sociale dei prevenuti, in relazione all’eventuale applicazione della misura di sicurezza dell’ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, secondo quanto stabilito dal cit. D.P.R., art. 86. 5. Atteso che le statuizioni implicano valutazioni discrezionali rimesse al giudice di merito, si dispone l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente ai punti concernenti la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e la valutazione circa l’eventuale espulsione dei medesimi imputati dal territorio dello Stato, con rinvio al Tribunale di Siena.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti concernenti la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e l’espulsione degli stessi dal territorio dello Stato, con rinvio al Tribunale di Siena.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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