Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 19-05-2011, n. 19680

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

zione del reato per remissione di querela.
Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Reggio Calabria, con sentenza del 12.04.2010, ha assolto M.G.F. dal reato di cui agli artt. 81, 56 e 590 c.p. perchè il fatto non sussiste e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della stessa per mancanza di querela in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 594 e 612 c.p..

Avverso tale sentenza proponeva ricorso in Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria che concludeva chiedendone l’annullamento.

Il ricorso era deciso all’udienza del 15/04/2011 con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica ricorrente censura l’impugnata sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto il Giudice di Pace erroneamente avrebbe pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti di M.G.F. per i reati di cui agli artt. 81, 56 e 590 c.p. perchè il fatto non sussiste. Secondo il Procuratore della Repubblica ricorrente la motivazione della sentenza impugnata che giustifica l’assoluzione per il fatto che si procede per il reato di cui all’art. 590 c.p., reato per cui non è previsto il tentativo, sarebbe soltanto apparente, dal momento che l’azione penale era stata intentata non già per il reato di tentate lesioni colpose, che, in effetti, è inesistente, bensì per il reato di tentate lesioni dolose, come emerge chiaramente dalla lettura del capo di imputazione.

Tanto premesso si osserva che è stata prodotta a questa Corte documentazione da cui risulta che il querelante S.P.L. ha dichiarato di volere rimettere la querela dallo stesso presentata presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria in data 3.03.2005 e l’imputata M.G.F. nella qualità di querelata ha dichiarato di volere accettare la remissione di querela.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela.

Per quanto attiene al regolamento delle spese, le stesse devono essere poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna come dalle stesse richiesto nel verbale di remissione di querela e contestuale accettazione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto il reato per remissione di querela.

Condanna il querelato e il querelante al pagamento delle spese processuali in ragione di metà ciascuno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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