Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-04-2011) 19-05-2011, n. 19677 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) C.A. ha proposto ricorso avverso la sentenza 18 giugno 2010 della Corte d’Appello di Catania che ha parzialmente accolto l’appello proposto contro la sentenza 4 marzo 2010 del Tribunale della medesima Città che, all’esito del giudizio abbreviato, l’aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per aver detenuto a fini di spaccio e posto in vendita alcune dosi di marijuana (reato commesso in (OMISSIS)).

La Corte di merito ha ridotto la pena detentiva inflitta dal primo giudice ad anni uno e mesi quattro di reclusione confermando quella pecuniaria e respingendo gli altri motivi di appello, tutti concernenti il trattamento sanzionatorio.

A fondamento del ricorso si deduce la mancanza di motivazione sulla richiesta, contenuta con i motivi di appello, di concessione delle attenuanti generiche e dell’esclusione della revoca della sospensione condizionale della pena pronunziata dal primo giudice.

2) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.

Il primo giudice aveva negato all’imputato la concessione delle attenuanti generiche fondando questo diniego sulla presenza di un recente precedente per analogo reato di spaccio e sulla irrilevanza del comportamento che l’appellante asseriva collaborativi) ma che, in realtà, era diretto ad ammettere solo quanto non era possibile negare.

La Corte d’Appello ha affermato di condividere questa valutazione, alla quale ha fatto espresso riferimento, per cui non può dirsi che abbia omesso di motivare sul motivo di appello anche perchè la motivazione della sentenza di primo grado era da ritenere sufficiente per motivare il diniego.

Quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con una precedente sentenza trattasi di revoca di diritto ai sensi dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 1; nè avrebbe potuto, il giudice applicare il beneficio alla seconda condanna per il superamento dei limiti complessivi di pena.

3) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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