Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-04-2011) 19-05-2011, n. 19676 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia ha proposto ricorso avverso la sentenza 19 luglio 2010 della medesima Corte che – in riforma della sentenza 17 settembre 2009 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Vicenza che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato B. F. e F.A. alle pene ritenute di giustizia per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione a fini di spaccio di 31 confezioni di metadone e di gr. 0,57 di eroina) – ha invece assolto gli imputati dal reato loro ascritto con le formule perchè il fatto non sussiste ( B.) e perchè il fatto non costituisce reato ( F.).

Il giudice di secondo grado ha ritenuto che nel processo fossero emersi episodi di spaccio – che peraltro non erano stati contestati agli imputati (e per i quali la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero) – mentre, per quanto riguarda le sostanze sequestrate, ha escluso che esistesse la prova che le medesime fossero destinate ad uso di terzi.

Anzi la Corte ha rilevato come l’imputata consumasse abitualmente il metadone (sul suo comodino state trovate tre confezioni aperte) e che anche l’eroina fosse destinata a suo uso personale trattandosi di persona sicuramente tossicodipendente e per tale ragione seguita dal locale Sert.

Per quanto riguarda B. il giudice di appello ha escluso che in qualche modo potesse essere ritenuto responsabile dell’illecita detenzione; ha quindi assolto gli imputati con le formule già indicate.

2) A fondamento del ricorso si deduce il vizio di motivazione perchè il quantitativo di metadone sequestrato eccedeva di gran lunga il presumibile consumo giornaliero dell’imputata e le modalità di occultamento del metadone dimostravano che le confezioni erano destinate allo spaccio.

A conferma di questa destinazione il ricorrente richiama: le dichiarazioni di una acquirente che, pur riferite ad episodi diversi da quelli contestati, confermavano che gli imputati erano dediti a questa illecita attività; il ritrovamento di un coltello con tracce di hascish e di un bilancino di precisione; il possesso di una somma consistente di danaro (Euro 3.500,00).

Per quanto riguarda la dose di eroina il ricorrente ricorda che si tratta della medesima sostanza che la coppia risulta aver ceduto in più occasioni alla persona che ne ha riferito e che ha dato luogo alla trasmissione degli atti al p.m..

Sotto diverso profilo il ricorrente evidenzia che le modalità di nascondimento dimostravano che anche B. era partecipe dell’illecita detenzione a favore della sua convivente.

3) Il ricorso, ai limiti dell’ammissibilità, è comunque infondato e deve conseguentemente essere rigettato.

Va premesso che nel corso dell’istruzione dibattimentale è emerso, dalle dichiarazioni di tale M.R., che B., in più occasioni, le aveva ceduto eroina. La Corte ha rilevato che questi episodi non erano stati contestati e ha disposto la trasmissione di copia degli atti al pubblico ministero per procedere in relazione a questi episodi e ha disposto altresì la trasmissione del materiale sequestrato diverso dalla confezioni di metadone e dalla dose di eroina.

Il giudici di appello ha dunque ritenuto che la detenzione di tutte le cose cui fa riferimento l’appellante (il coltello, il bilancino e la somma di danaro) si riferissero a questo illecito traffico e non alla detenzione contestata riferibile soltanto al metadone e alla dose di eroina.

Per quanto riguarda l’illecita detenzione contestata va rilevato che la decisione impugnata si rivela esente dai vizi di motivazione denunziati. E’ accertato che l’imputata F. facesse uso sia di metadone che di eroina: della prima sostanza sono state trovate alcune confezioni aperte sul suo comodino; dell’uso di eroina si ha notizia nella sentenza di primo grado.

L’unico elemento che potrebbe far pensare alla destinazione allo spaccio è il numero di confezioni di metadone sequestrate per le quali peraltro si rivela incensurabile la valutazione della Corte di merito che la circostanza, da sola, non fosse sufficiente a provare tale destinazione ben potendo trattarsi di una scorta. Ciò a maggior ragione per quanto riguarda la dose di eroina della quale, come già detto, l’imputata faceva uso.

E, una volta ritenuto che anche la dose di eroina fosse nella disponibilità della F., viene anche meno il collegamento con la posizione del convivente B. – al quale sono invece riferibili gli altri episodi di spaccio – che non risulta aver partecipato, secondo l’incensurabile accertamento del giudice di merito, alla contestata detenzione.

4) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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