Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-02-2011) 19-05-2011, n. 19673 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Tratto a giudizio davanti al Tribunale di Salerno per rispondere dei reati di cui all’art. 56 c.p., art. 640 cpv. c.p., n. 1 e artt. 483 e 81 cpv c.p. – per avere, con dichiarazione resa il 14 dicembre 2001 al Tribunale di Salerno, al fine di ottenere l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, falsamente attestato di essere disoccupato da diversi anni, di non avere percepito redditi negli anni 2000 e 2001 e di non percepirne in atto – S.C., con sentenza del 3 giugno 2003, è stato ritenuto colpevole dei reati contestati, qualificato il reato di cui all’art. 483 c.p., in quello previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95 (già L. n. 217 del 1990, art. 5, comma 7, e succ. modifiche) e lo ha condannato alla pena di un anno, un mese di reclusione e Euro 400,00 di multa.

Su appello proposto dall’imputato, la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 20 aprile 2010, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del S. in ordine al delitto di cui all’art. 56 c.p., art. 640 cpv c.p., n. 1 perchè estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena, per il residuo delitto ex D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95, in anni uno di reclusione ed Euro 320,00 di multa.

Avverso tale sentenza propone ricorso, per il tramite del difensore, l’imputato che deduce inosservanza o errata applicazione di norme penali e processuali, mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, per avere la corte territoriale: a) ingiustamente disatteso la certificazione medica attestante l’impedimento dell’imputato a comparire all’udienza del 20.4.10; b) ignorato che al tempo dei fatti il reato ritenuto in sentenza non era ancora previsto dalla legge, dato che il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TU sulle spese di giustizia) non era ancora entrato in vigore; c) omesso di considerare che per tale reato si sarebbe dovuto celebrare, a garanzia dell’imputato, l’udienza preliminare, nel caso di specie del tutto omessa, avendo il PM disposto la citazione diretta a giudizio; d) omesso di considerare che nessuna falsa dichiarazione aveva reso l’imputato, in realtà privo di redditi; e) omesso di rilevare l’intervenuta prescrizione anche del residuo reato ex D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95. 2 – Il ricorso è infondato. a) Giustamente la corte territoriale ha ritenuto di disattendere il certificato medico prodotto all’udienza del 20.4.10. In realtà, in tale certificazione, di poche righe, il sanitario, secondo quanto sostenuto, senza essere smentito, dal giudice del gravame, si è limitato genericamente ad attestare che l’imputato aveva bisogno di "riposo e cure per giorni tre" perchè "è ammalato", nulla specificando in ordine alla malattia di cui il S. era affetto ed alla impossibilità dello stesso a presentarsi in udienza. La certificazione, concepita in tali ermetici termini, è stata correttamente disattesa, in considerazione dell’impossibilità per il giudice di accertare la natura dell’infermità e di valutarne il carattere impeditivo della partecipazione dell’imputato all’udienza. b) Altrettanto giustamente, la stessa corte ha rilevato, quanto alla sussistenza della fattispecie delittuosa contestata, che se è vero che il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95 è stato introdotto in epoca successiva ai fatti oggetto del presente giudizio, è altrettanto vero che esso altro non ha fatto, per quanto oggi interessa, che riprodurre una precedente norma: la L. n. 217 del 1990, art. 5, anch’essa speciale rispetto all’art. 483 c.p., originariamente contestato. Argomentazione in relazione alla quale nulla obietta il ricorrente, limitatosi alla generica riproposizione della censura nei predetti termini legittimamente respinta dal giudice del gravame. c) Nessuna nullità consegue alla mancata celebrazione, con riguardo al reato sopra richiamato, dell’udienza preliminare, posto che è stato il giudice del dibattimento a riqualificare l’originaria imputazione ex art. 483 c.p. in relazione alla quale detta udienza non è prevista. Corretto deve, quindi, ritenersi il ricorso alla citazione diretta, necessariamente rapportata al reato originariamente contestato. d) Generico ed apodittico è il riferimento del ricorrente alla asserita veridicità dell dichiarazione resa dall’imputato in ordine alla sua incapienza reddituale; dichiarazione legittimamente ritenuta dai giudici del merito non rispondente al vero, alla luce di precisi elementi probatori acquisiti in atti – la cui esistenza ed il cui significato lo stesso ricorrente non contesta – tratti, oltre che dai contenuti delle dichiarazioni rese dall’imputato, dagli esiti degli accertamenti svolti e dalla testimonianza resa dal sottufficiale accertatore. e) Non risponde al vero che già al tempo della sentenza di secondo grado fosse decorso il termine prescrizionale In realtà tale termine – da calcolarsi alla stregua del disposto dell’art. 157 c.p. precedente le modifiche apportate con la L. n. 251 del 2005, risalendo la sentenza di primo grado al 3 giugno 2003 – non è, ancora oggi, decorso interamente. Invero, essendo prevista, per il delitto del quale il S. è stato ritenuto responsabile, una pena fino a 5 anni, la prescrizione si maturerebbe in 15 anni (10+5), e dunque, risalendo i fatti al (OMISSIS), il periodo prescrizionale non è, evidentemente, ancora decorso.

A conclusioni non diverse si giungerebbe ove volesse riportarsi il termine prescrizionale, in tesi più favorevole all’imputato, in sette anni e sei mesi (5+2,6); ciò tenendo conto delle numerose sospensioni dello stesso (pari a poco più di due anni), dovute ad esigenze dell’imputato o del suo difensore, che prolungano detto termine almeno fino al 14.6.2011.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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