Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-09-2011, n. 19230 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

con assorbimento dell’incidentale.
Svolgimento del processo

Con sentenza n. 15457 del 2003 il giudice del lavoro del Tribunale di Roma, nell’accogliere la domanda proposta da diversi lavoratori, tra i quali l’odierno intimato F.C., nei confronti delle Poste Italiane s.p.a., dichiarò la nullità dei termini apposti ai contratti intercorsi tra le parti e, per l’effetto, accertò che il rapporto di lavoro era da intendersi instaurato sin dall’inizio a tempo indeterminato. Tale decisione fu confermata dalla Corte d’appello di Roma, a seguito di impugnazione delle Poste Italiane s.p.a., con sentenza dell’11/5-19/7/06.

La Corte territoriale spiegò che l’illegittimità dell’apposizione del termine discendeva dal superamento del termine massimo del 30/4/98 fissato dall’accordo collettivo del 16/1/98 per il ricorso ad una tale tipologia contrattuale determinata dalle esigenze eccezionali di cui all’art. 8 del precedente ccnl del 26/11/94;

inoltre, se era vero che la L. n. 56 del 1987, art. 23, aveva attribuito all’autonomia collettiva la facoltà di individuare nuove ipotesi di ricorso alla figura del contratto a termine, era pur vero che ciò poteva avvenire solo alla condizione che tali nuove e diverse fattispecie fossero chiaramente determinate, risolvendosi, altrimenti, in una inammissibile delega alla creazione di un nuovo tipo contrattuale.

Avverso tale sentenza propone ricorso in cassazione la società Poste italiane s.p.a. nei confronti di F.C., affidando l’impugnazione a tre motivi di censura.

Resiste con controricorso il F., il quale propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, al cui accoglimento si oppone la società postale che deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1. Col primo motivo del ricorso principale vengono denunziati i seguenti vizi della sentenza: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 1362 c.c., e segg.; insufficiente e contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine alla efficacia dell’accordo del 25/9/1997, integrativo dell’art. 8 ccnl 1994.

La ricorrente ritiene, in particolare, che la questione relativa alla sussistenza o meno di un limite temporale dell’accordo sindacale del 25/9/97, vale a dire la data del 30/4/1998, non abbia ancora trovato una uniforme soluzione, nè tantomeno nel senso prospettato, a suo parere erroneamente, dalla Corte territoriale.

Ciò premesso la società Poste Italiane s.p.a. chiede che questa Corte enunci i seguenti principi di diritto:

a) "L’accordo del 25 settembre 1997 non contiene, in sè, alcuna limitazione temporale, in quanto integrativo della disciplina del CCNL, per cui ha efficacia per l’intera durata di questo". b) "Gli accordi ed i verbali intervenuti tra le parti successivamente al 25/9/1997 e sino al 18/1/2001, non avevano natura negoziale bensì meramente ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto e della necessità di stipulare o meno ulteriori contratti a termine". c) " I termini individuati negli accordi successivi a quello del 25/9/1997 non si riferiscono alla scadenza dell’autorizzazione a stipulare contratti a termine ma alla durata delle assunzioni, una volta accertata la persistenza delle esigenze riorganizzative di cui all’accordo". d) "La posizione giuridica attiva affermata in giudizio meritevole di tutela può definirsi "diritto quesito" e quindi indisponibile da parte degli agenti contrattuali anche qualora l’accertamento preliminare della sua esistenza non sia stata ancora oggetto di verifica giudiziale per il tramite di sentenza passata in giudicato". 2. Col secondo motivo vengono dedotti i seguenti vizi della sentenza impugnata:

violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. n. 230 del 1962; violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23; violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 1362 c.c., e segg..

Ci si duole, in sostanza, dell’interpretazione data dalla Corte territoriale alla portata della L. n. 56 del 1987, art. 23 e si formula al riguardo il seguente quesito: "La L. n. 56 del 1987, art. 23, conferisce una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe rispetto a quelle previste dalla legge, sicchè deve prescindersi dalla necessità di individuare forme di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a specifiche condizioni oggettive e/o soggettive dei lavoratori".

Osserva la Corte che i primi due motivi vanno trattati congiuntamente in quanto implicano, nel loro insieme, una soluzione unitaria al problema dei limiti temporali degli accordi collettivi in materia di contratti a termine e della estensione delle ipotesi di ricorso ad una tale tipologia contrattuale come prefigurata dalla L. n. 56 del 1987, art. 23.

La disamina della questione parte, anzitutto, dalla considerazione che la fattispecie vagliata dai giudici di merito è contraddistinta dalla conclusione di tre contratti a termine in periodi diversi e per causali differenti.

Invero, il primo ed il terzo contratto furono stipulati per la stessa causale di cui all’art. 8 del ccnl 26/11/94 ("esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane") in relazione ai periodi 17/2/98 – 30/4/98 e 20/10/98 – 31/1/99; invece, il secondo contratto fu stipulato relativamente al periodo 22/6/98 – 30/9/98 per la diversa causale, comunque prevista dallo steso art. 8 del suddetto contratto collettivo, della "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie nel periodo giugno – settembre".

Al riguardo, sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588), è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del termine, anche se con riferimento esclusivo al terzo contratto, risultando il primo contratto concluso per la stessa causale in relazione al periodo 17/2/98 – 30/4/98, cioè allorquando non era ancora scaduto il termine ultimo per l’accesso ad una tale tipologia contrattuale.

Quanto al secondo contratto concluso "per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie nel periodo giugno – settembre" relativamente ai periodo 22/6 – 30/9/98 si osserva che questa Corte intende, ribadire la propria giurisprudenza, formatasi nel vigore dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, nella sua originaria formulazione (cfr., fra le ultime, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), la quale, con riferimento ad una fattispecie simile a quella in esame, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la necessità di uno specifico collegamento fra il singolo contratto e le esigenze aziendali;

siffatta sentenza, ad avviso della S.C., era infatti viziata da violazione di norme di diritto e da un vizio di interpretazione della normativa collettiva.

La violazione di norme di diritto è stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito aveva negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie; è stato rilevato in proposito che siffatta pronuncia del giudice del merito si poneva in contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588; in base al suddetto principio, infatti, la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda, come già chiarito in precedenza, alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.

Per quanto concerne il vizio di interpretazione della normativa collettiva è stato osservato che la statuizione del giudice del merito, nell’escludere che l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo possa contemplare, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie, ha dimostrato una carenza di indagine sull’intenzione espressa dagli stipulanti; ed infatti il quadro legislativo di riferimento impone l’esame del significato delle espressioni usate dalle parti stipulanti, ed in particolare un’indagine sulle ragioni dell’uso di una formula diversa da quella della legge, priva di riferimenti alla sostituzione di dipendenti assenti, sostituiti dalla precisazione del periodo per il quale l’autorizzazione è concessa (pur potendo le ferie essere fruite in periodi diversi), onde verificare se la necessità di espletamento del servizio faccia riferimento a circostanze oggettive, o esprima solo le ragioni che hanno indotto a prevedere questa ipotesi di assunzione a termine, nell’intento di considerarla sempre sussistente nel periodo stabilito, in correlazione dell’uso dell’espressione in concomitanza; inoltre, altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

In definitiva, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, i primi due contratti rientrano, per le diverse ragioni sopra esposte, nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva e dalla legge per la legittima apposizione del termine. Quindi, la doglianza del primo motivo, seppur infondata nella sua prospettazione di eccezione di assoluta inefficacia di un limite temporale rappresentato dalla previsione collettiva della data del 30/4/98 per la possibilità di ricorso ai contratti a termine caratterizzati dalla suddetta causale delle "esigenze eccezionali" di cui all’art. 8 del ccnl del 1994, induce ad una interpretazione di tale clausola nel senso già chiarito della nullità di quei soli contratti a termine stipulati successivamente al 30/4/98, per cui finisce per incontrare un parziale riscontro di fondatezza in tali precisi limiti temporali.

Invece, diversa è la conclusione per il terzo contratto che fu stipulato, per la causale delle "esigenze eccezionali" di cui al citato art. 8 del ccnl del 1994, in data successiva al 30 aprile 1998, vale a dire per il periodo 20.10.98 – 30.9.98.

Infatti, quest’ultima considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, seppur per ragioni diverse, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto "de quo".

E’, inoltre, fondato il secondo motivo, essendo corrette, per le ragioni esposte in precedenza, le censure mosse dalla società alla interpretazione restrittiva fornita dalla Corte territoriale in ordine alla portata della norma di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 23: invero, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici d’appello sui fatto che quest’ultima conterrebbe una facoltà di individuazione di nuove ipotesi di ricorso alla figura del contratto a termine solo alla condizione di una loro espressa determinazione, pena una inammissibile delega alla creazione di un nuovo tipo contrattuale, vi è da ribadire che la norma in esame configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.

Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito, per cui va dichiarato che tra le parti si instaurò un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere solo dal 20/10/1998 e non dall’inizio, come affermato erroneamente dai giudici di merito.

3. Col terzo motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 epe.) in relazione agli artt. 1217 e 1233 c.c..

In particolare, ci si lamenta del fatto che la Corte di merito non avrebbe svolto alcuna verifica in ordine alla effettiva messa in mora del datore di lavoro e non avrebbe tenuto conto della possibilità che il lavoratore abbia anche espletato attività lavorativa retribuita da terzi una volta cessato il rapporto di lavoro con la società resistente, disattendendo, peraltro, le richieste della società di ordine di esibizione dei modelli 101 e 740 del lavoratore.

La ricorrente formula, quindi, il seguente quesito di diritto: "Per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 cod. civ., e segg.".

Tale quesito non riguarda i tema dell’aliunde perceptum e comunque, anche in ordine all’argomento della "mora credendi" risulta del tutto generico e non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4-1-2001 n. 80). Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. SU. 5-1-2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. Del resto è stato anche precisato che "è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie" (v. Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463). Peraltro, neppure può ignorarsi che nella fattispecie anche la illustrazione del motivo risulta del tutto generica e priva di autosufficienza in quanto si incentra nella doglianza circa la mancanza di una verifica da parte della Corte territoriale sul punto, senza che la ricorrente indichi se e in che modo il punto stesso (per nulla trattato nell’impugnata sentenza) sia stato oggetto di specifico motivo di appello da parte della società (cfr. Cass. 15-2-2003 n. 2331, Cass. 10-7-2001 n. 9336). Del pari, per quanto concerne l’aliunde perceptum (in relazione al quale manca del tutto il quesito) alcunchè di specifico viene poi indicato dalla ricorrente, laddove al riguardo era pur sempre necessaria una rituale acquisizione della allegazione e della prova (pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di eccezione in senso lato – cfr.. Cass. 16-5-2005 n. 10155, Cass. 20-6-2006 n. 14131, Cass. 10-8-2007 n. 17606, Cass. S.U. 3-2-1998 n. 1099).

Così risultato inammissibile il motivo riguardante le conseguenze economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010.

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

In definitiva, il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile.

4. Con ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento delle censure delle Poste Italiane s.p.a, il F. impugna la sentenza d’appello nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi in ordine alla denunziata illegittimità della proroga del contratto a termine, con scadenza al 30/1/99, dal 31/1/99 al 30/4/99.

Osserva la Corte che tale motivo rimane assorbito dal fatto che il parziale accoglimento delle censure mosse dalla società Poste Italiane s.p.a. ha di fatto comportato la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato in rapporto a tempo indeterminato a decorrere dal 20/10/98, cioè da data antecedente a quella invocata col ricorso incidentale del lavoratore.

Il parziale accoglimento del ricorso principale nei termini sopra riferiti induce la Corte a ritenere interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie in parte il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara instaurato tra le parti un rapporto subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 20/10/98. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *