Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-02-2011) 19-05-2011, n. 19672 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

: testo originale non comprensibile), che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Con sentenza del 15 giugno 2010, il giudice monocratico del Tribunale di Tolmezzo ha applicato nei confronti di P.O., imputato dei reati di cui all’art. 186 C.d.S., commi 2 e 7, – capi A) e B) della rubrica – (per essersi posto alla guida di un’auto in stato di ebbrezza alcolica e per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest), la pena, concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p., ritenuta la continuazione tra i reati, di mesi due, giorni due di arresto ed Euro 1.020,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per la durata complessiva di sei mesi (due per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, quattro per il reato di cui al comma 7).

Avverso tale decisione, propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Trieste che deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione sia alla determinazione pena che alla durata della sanzione amministrativa accessoria, ambedue applicate, a giudizio del ricorrente, in misura inferiore rispetto ai minimi edittali.

2 – Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

1) Deve, anzitutto, preliminarmente rilevarsi che una delle due fattispecie contravvenzionali contestate all’imputato: quella di guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, – alla cui lett. a) deve ricondursi, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la fattispecie contestata, non essendo stato possibile accertare, per il rifiuto opposto dall’imputato, il livello del tasso alcolemico -, è stata, nelle more del procedimento, depenalizzata, con L. 29 luglio 2010, n. 120, attraverso la sostituzione della sanzione penale originariamente prevista con quella amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a 2.000,00.

Si impone, quindi, sul punto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riguardo all’imputazione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), descritta sub capo A), perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

2) Per il resto, con riguardo, cioè, alla contravvenzione contestata sub capo B) dell’imputazione – rifiuto di sottoporsi all’alcoltest – deve ugualmente disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Tolmezzo, posto che, a causa della depenalizzazione di uno dei reati contestati, l’accordo intervenuto tra le parti deve ritenersi esser venuto meno; la sentenza impugnata, peraltro, ha erroneamente previsto una riduzione della durata della sanzione amministrativa accessoria in considerazione del rito prescelto, laddove tale riduzione è applicabile, secondo il disposto dell’art. 222 C.d.S., comma 2 bis, solo per i casi – tra i quali non rientra la fattispecie in esame – in cui sia prevista una durata fino a quattro anni della stessa sanzione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all’imputazione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all’altra imputazione contestata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Tolmezzo per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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