T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 19-05-2011, n. 4379

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la società C.G.G.F. s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la nota con la quale l’Amministrazione intimata, su parere dell’Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello Spettacolo – del pari gravato – ha negato al film "Viva San Isidro" il richiesto riconoscimento di nazionalità italiana con la seguente motivazione: "… il precedente sistema del riconoscimento della nazionalità di cui all’art. 4 della l. 1213/65 è stato interamente sostituito dall’art. 2 della legge 153/94 che ha previsto in modo analitico le nuove "quote" da rispettare ai fini dell’ammissione del film ai benefici previsti dalla legge. Pertanto, per quanto concerne le lettere d) ed e) del comma 2 dell’art. 2 della l. 153/94 (interpreti principali in maggioranza italiani ed interpreti secondari per tre quarti italiani), è venuta sicuramente meno la possibilità prevista dalla precedente legge di consentire l’impiego di interpreti stranieri in aumento delle quote per questi previste in caso di residenza in Italia da oltre tre anni e nei casi c.d. di genotipia. Peraltro, proprio allo scopo di temperare la rigidità della nuova normativa, l’art. 10 della l. 203/95 ha ulteriormente modificato i requisiti di cui al citato art. 2 della le. 153/94, riducendo da tre a due le componenti di cui alle lettere d), e) ed f) dell’art. 2, comma 2, della citata l. 153/94. A fronte di quanto sopra esposto non è possibile procedere al rilascio del richiesto riconoscimento di nazionalità del film".

Entrambe le Amministrazioni intimate si sono costituite nel presente giudizio, per chiedere il rigetto del ricorso siccome infondato nel merito.

Con ordinanza collegiale n. 802/1999 del 15 aprile 1999, la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.

La ricorrente società deduce l’illegittimità del diniego gravato, per incompetenza, violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, della l. n. 1213/1965, come da ultimo modificato dalla legge n. 203/1995, ed eccesso di potere.

Il ricorso è infondato.

In primo luogo, il Collegio rileva l’insussistenza del lamentato vizio di incompetenza, in quanto, pur essendo la nota impugnata asseritamente successiva all’entrata in vigore del d.lgs 20.10.1998, n. 368 – che trasferiva il Dipartimento dello Spettacolo, con le relative funzioni (art. 2, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. b)), dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al neoistituito Ministero per i Beni e le Attività Culturali – legittimamente l’atto veniva adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovendo, a norma dell’art. 11 del d.lgs n. 368/1998 (recante le Disposizioni transitorie e finali), continuare ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti concernenti l’organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del nuovo Ministero, le norme sulla organizzazione degli uffici e relative funzioni stabilite con riferimento alle amministrazioni trasferite.

Quanto al merito della gravata nota, la ricorrente lamenta la circostanza che il diniego del riconoscimento di nazionalità italiana al film sarebbe avvenuto sull’unico presupposto della mancanza di una delle componenti stabilite dalla legge, e cioè la componente "interpreti secondari per tre quarti italiani", senza considerare che la società aveva in ogni caso soddisfatto gli altri requisiti stabiliti dall’art. 4 della legge 4.11.1965, n. 1213, avendo rispettato sia il numero minimo delle componenti per ciascun gruppo, sia le componenti stesse considerate nel loro complesso.

La censura non ha pregio.

Osserva il Collegio che, nella motivazione dell’atto impugnato, il diniego di riconoscimento è posto in relazione al mancato rispetto delle "quote" stabilite ai fini dell’ammissione del film ai benefici previsti dalla legge, con riguardo alle lettere d) ed e) dell’art. 2, comma 2, della legge n. 153/94 (interpreti principali in maggioranza italiani ed interpreti secondari per tre quarti italiani); com’è noto, il precitato art. 2 – come ulteriormente modificato dall’art. 10, comma 2, della legge n. 201/1995 – ha sostituito il precedente sistema del riconoscimento della nazionalità, di cui all’art. 4 della legge n. 1213/65, prevedendo in modo analitico le nuove "quote" da rispettare ai fini in parola.

Orbene, ai sensi del comma 4 dell’art. 2 suddetto, " Per " film lungometraggio di produzione nazionalè si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q) del medesimo comma".

Il nuovo testo dell’art. 2, pertanto, nell’indicare le componenti che debbono essere complessivamente presenti nel "film lungometraggio di produzione nazionale", quanto alle componenti di cui alle menzionate lettere d), e) ed f), ne prevede la riduzione da tre a due.

Secondo l’assunto di parte ricorrente, anche per tale gruppo di requisiti il numero minimo delle componenti prescritte sarebbe stato rispettato nel lungometraggio in controversia.

Dalla documentazione agli atti, tuttavia, il Collegio rileva che le componenti relative agli interpreti non risultavano affatto rispettate.

E invero, non solo, come è incontestato, difettava il rispetto del requisito sub e) (non essendo gli interpreti secondari per tre quarti italiani), ma, a differenza di quanto dedotto nel gravame, risultava carente anche il requisito sub d), non essendo gli interpreti principali in maggioranza italiani.

Infatti, a fronte della partecipazione degli attori italiani nelle vesti dei personaggi di Pedro e di Quintino, attori messicani interpretavano il ruolo di Antonia, Don Gaetano e di Cristobal, da intendersi come principali nell’impianto narrativo.

D’altra parte, si osserva per completezza che, nella vicenda in esame, non sembrava ricorrere neanche l’ulteriore requisito, previsto alla lettera f) nel gruppo in rassegna, vale a dire la "ripresa sonora diretta in lingua italiana".

Infatti la società di produzione ricorrente aveva in un primo tempo consegnato al competente ufficio una versione del film parlata in lingua spagnola, con sottotitoli in italiano,successivamente sostituita, dopo il montaggio definitivo, con una copia doppiata in lingua italiana, che veniva depositata al magazzino pellicole del Dipartimento.

L’irregolarità della situazione degli attori, del resto, già durante la fase di lavorazione del film era stata contestata dalla odierna intimata, con nota del 25.11.1994 n. 5596/CF 11555, alla società di produzione; la società ne era dunque consapevole, come si ricava dalla affermazione relativa alla "impossibilità di ritrovare in attori italiani il tipico messicano di quei luoghi", resa dalla stessa interessata nella richiesta rivolta alla odierna intimata, volta ad ottenere, con riguardo al requisito di cui all’art. 2, comma 2, lett. o della richiamata legge n. 153/94 (riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia), "la deroga totale per le riprese in Messico e la deroga parziale all’uso dei Teatri di Posa".

Per le ragioni suesposte il ricorso è infondato nel suo complesso e deve pertanto essere respinto; cessano, conseguentemente, gli effetti dell’ordinanza 15 aprile 1999, n. 802, emessa dalla Sezione in sede cautelare.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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