Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-02-2011) 19-05-2011, n. 19669

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Genova propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia, sezione distaccata di Sarzana, del 18 febbraio 2010, che, nell’applicare a T.M., imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), la pena concordata tra le parti, non ha disposto – erroneamente a parere del ricorrente – la confisca dell’autovettura alla cui guida l’imputato è stato sorpreso in stato di ebbrezza alcolica.

Segnala, altresì, il ricorrente che, ove il veicolo in questione appartenesse a terzi, la durata della sanzione amministrativa accessoria, determinata in un anno, avrebbe dovuto essere raddoppiata.

2 – Il ricorso è infondato.

In realtà, la sanzione della confisca dell’auto, nei casi di guida in stato di ebbrezza alcolica previsti ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), è stata introdotta con D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125, non applicabile all’imputato, essendo stato il fatto contestato commesso l’ (OMISSIS).

Deve, peraltro, aggiungersi che il veicolo, alla cui guida si trovava il T. al momento del controllo, era di proprietà di terzi, nella specie di T.F., di guisa che, anche in ragione di ciò, giustamente il giudice ha omesso di disporne la confisca, prevista dalla legge solo per i veicoli che appartengano al responsabile dell’infrazione, non anche per quelli che, come nel caso di specie, siano di proprietà di persona estranea al reato.

Ugualmente infondata sarebbe, in ogni caso, anche ai sensi della nuova normativa, la censura relativa alla durata della sanzione amministrativa accessoria, atteso che il raddoppio della stessa, in ragione dell’appartenenza del veicolo a terzi, è stato introdotto con L. 24 luglio 2009, n. 94, entrata in vigore l’8.8.09, non applicabile all’imputato essendo successiva alla data del commesso reato.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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