Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-01-2011) 19-05-2011, n. 19667 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 13/5/2010 il GIP del Tribunale di Bergamo, in sede di rito abbreviato, condannava R.L. alla pena di giorni 20 di arresto ed Euro 800,00 di ammenda, per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., lett. b) per guida in stato di ebbrezza di un’auto Lancia Y, con tasso alcolemico di 0,96 g/l, reato aggravato dalla circostanza di avere provocato un incidente stradale (acc. in (OMISSIS)). All’imputato veniva irrogata la sanzione accessoria della sospensione della patente per mesi 6. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, lamentando la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concessione delle attenuanti generiche prevalenti, ancorata al mero stato di incensuratezza dell’imputato.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

Va infatti ricordato che la concessione delle attenuanti generiche e l’eventuale giudizio di comparazione, risponde a una facoltà discrezionale che deve essere motivata nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla effettiva gravità del reato ed alla personalità del reo.

Poichè tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, nè l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (cfr. Cass. 6^, 23/11/2010, n. 41365; Cass. Sez. 1^, 4-11-2004 n. 46954).

Nel caso di specie il giudice di merito nel riconoscere le attenuanti generiche e nel ritenerle prevalenti, ha effettuato una complessiva valutazione di scarsa personalità dell’imputato e così, implicitamente riconoscendo la occasionalità della commissione del reato.

Tale motivazione, sebbene sintetica, è incensurabile in ragione della sua coerenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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