T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 19-05-2011, n. 4416 Danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Il ricorrente, nominato dal Ministero della Salute, in data 12 maggio 2005, "quale rappresentante per il prossimo triennio in seno al Collegio sindacale dell’Azienda U.S.L. Roma C, con nota del 26 maggio 2006 veniva revocato dall’incarico.

Avverso il predetto provvedimento proponeva ricorso davanti al TAR deducendo, in particolare, la violazione della legge n. 145 del 2002, nella parte in cui applicava il meccanismo del c.d. "spoil system".

Il TAR Lazio riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma cinque dell’art. 133 della L.R. n. 4 del 2006, nella parte in cui prevedeva la decadenza automatica dei vecchi incarichi e rimetteva, quindi, con ordinanza n. 1450 del 12 dicembre 2007, gli atti del giudizio alla Corte costituzionale.

Il Giudice delle Leggi, con sentenza n. 390 del 19 novembre 2008 dichiarava la illegittimità costituzionale della predetta disposizione. A seguito di detta pronuncia, il TAR Lazio, con sentenza n. 11744 del 25 novembre 2009, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava il provvedimento di revoca, dichiarando contestualmente la inammissibilità della domanda risarcitoria in ragione della formulazione della richiesta con memoria non notificata alle controparti.

La sentenza è stata notificata il 3 febbraio 2010 ed è passata in giudicato.

Ritenendo, tuttavia, di aver titolo al diritto patrimoniale conseguente alla predetta sentenza n. 11744 del 2009, con ricorso notificato il 15 giugno 2010 e depositato il successivo 28 giugno, ha avanzato domanda volta all’accertamento del diritto al risarcimento dei danni cagionati dal provvedimento dichiarato illegittimo.

Fonda la propria pretesa sia su ragioni di equità che sull’orientamento giurisprudenziale in materia di effetto conformativo della sentenza, citando la sentenza del Giudice di appello n. 2139 del 15 aprile 2010.

Invoca, inoltre, la tutela già accordata ad un caso identico a quello di cui si controverte (TAR Lazio, sez. terza quater, sentenza n. 11572 del 23 novembre 2009), in applicazione dell’insegnamento della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 3677 del 16 febbraio 2009.

Sottolinea il ricorrente che il diritto a percepire le indennità deriva direttamente dell’intervenuto annullamento della nota di revoca, quantificandolo nella misura della indennità mensile che sarebbe spettata al ricorrente nella sua qualità di componente del Collegio Sindacale (Euro 1333,80) moltiplicata per i ventitre mesi di mancata prestazione della propria opera, per un totale di Euro 30.677,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

All’importo così determinato devono aggiungersi anche le somme dovute dall’Amministrazione a titolo di danno per il pregiudizio patito.

Si è costituito il Ministero della salute, il quale conclude per il rigetto del ricorso.

Si è costituita la Regione Lazio, la quale eccepisce, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, concludendo nel merito, per l’infondatezza del ricorso.

Anche l’Azienda USL Roma C si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso sia respinto, in quanto infondato nel merito.

All’udienza del 20 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, a seguito dell’avvenuto annullamento del provvedimento, con cui veniva disposta, con effetto immediato, la revoca della designazione del dott. G.C., quale rappresentante del Ministero della Salute in seno al Collegio Sindacale della A.S.L. Roma/C, in ragione della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma sulla base della quale era stato adottato (comma cinque dell’art. 133 della L.R. n. 4 del 2006), il ricorrente, con il ricorso all’esame, chiede il riconoscimento dei diritti patrimoniali consequenziali, oltre al diritto al risarcimento del danno derivante dall’illegittimità del provvedimento annullato, quantificandolo nella percezione degli emolumenti che gli sarebbero spettati fino alla naturale scadenza dell’incarico nella misura di Euro 30.677,54 e nel ristoro per il danno subito all’immagine professionale.

Può, in via preliminare, disporsi l’estromissione della Regione Lazio dal giudizio de quo. Invero, l’Ente regionale nessun ruolo riveste nella presente controversia, non potendo essere ad esso imputata alcuna condotta in relazione alla vicenda in esame.

Ciò premesso, osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile.

La sentenza n. 11744 del 26 novembre 2009 di annullamento del provvedimento di revoca dall’incarico, disposto nei confronti del dott. C., ha dichiarato inammissibile la domanda presentata dal medesimo con memoria depositata il 26.6.2009 non notificata.

Ha, in particolare chiarito il Tribunale che "Quanto alla richiesta di risarcimento danni formulata da parte ricorrente con memoria depositata il 26.6.2009 (nell’assunto che non avendo percepito parte ricorrente a seguito della adozione dei provvedimenti impugnati l’indennità annua dovutagli, avrebbe diritto ai diritti patrimoniali consequenziali (…) il Collegio la ritiene inammissibile".

Consegue da ciò che, non avendo il ricorrente impugnato la citata sentenza nella parte in cui, rilevando un profilo preclusivo in rito, non esaminava nel merito la domanda irritualmente presentata dal ricorrente, sul punto si è formato il giudicato.

Il giudicato con effetto preclusivo rispetto al capo di domanda rigettato in primo grado, che non abbia costituito oggetto di gravame in appello, impedisce, nella specie, la possibilità di riproporre la medesima domanda.

Per quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Considerata la particolarità della vicenda, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa, tra le parti, le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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