T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 19-05-2011, n. 753

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Evidenziato:

– che nota depositata in data 11/5/2011, il legale della Società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al gravame in epigrafe a spese compensate;

– che il difensore della Società Centropadane ha sottoscritto per accettazione l’atto di rinuncia aderendo alla richiesta di compensazione;

– che pertanto deve essere dichiarata l’estinzione per rinuncia del ricorso;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando dichiara l’estinzione per rinuncia del ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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