T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 19-05-2011, n. 752

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che il provvedimento in controversia è stato adottato ai sensi della L. 27/12/1956 n. 1423 la quale, nel testo vigente, prevede che il Questore può rimpatriare con foglio di via obbligatorio le persone – appartenenti alle categorie individuate all’art. 1 – che siano pericolose per la sicurezza pubblica;

– che nell’interpretare la normativa ora richiamata la giurisprudenza ha chiarito che la misura di prevenzione, in quanto comminabile ante delictum, è legittimamente applicata indipendentemente dall’esistenza di pendenze penali a carico dell’interessato (Consiglio di Stato, sez. IV – 27/5/2002 n. 2931; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI – 20/9/2007 n. 8094; T.A.R. Valle d’Aosta – 13/6/2007 n. 84);

– che essa ha quindi natura di misura di sicurezza diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, e presuppone la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale;

– che il giudizio in ordine alla pericolosità sociale del soggetto ai fini dell’adozione del provvedimento in epigrafe non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti per l’autorità di polizia anche meri sospetti ovvero indizi capaci di segnalare una situazione di pericolo secondo un lineare percorso logico (T.A.R. Umbria – 4/7/2003 n. 566; 14/2/2007 n. 13; sentenza Sezione 3/7/2008 n. 786);

Tenuto conto:

– che, ad avviso di una parte della giurisprudenza, a giustificare il rimpatrio con foglio di via sarebbe sufficiente l’accertamento dell’esercizio della prostituzione in luoghi pubblici con offerta incondizionata a chiunque e senza alcuna cautela, perché poi sarebbe legittimo dedurre in via logica – a prescindere da una verifica specifica – la commissione di reati contro la moralità pubblica e il buon costume (T.A.R. Puglia Bari, sez. II – 3/4/2007 n. 949);

– che altro orientamento, invece, ritiene che il giudizio prognostico che legittima l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio debba essere compiuto in relazione a specifici comportamenti attribuibili direttamente all’interessato, dai quali si possa dedurre la commissione di reati suscettibili di mettere in pericolo l’integrità di minorenni o la pubblica moralità e sicurezza;

– che non sarebbe invece sufficiente a tal fine la generica descrizione di una situazione locale di allarme causato dalla presenza di prostitute o transessuali (T.A.R. Piemonte, sez. II – 16/1/2007 n. 14; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III – 24/4/2008 n. 1259).

– che la Sezione ha già aderito a questo secondo orientamento, tenuto conto che la prostituzione a fini di lucro personale – in quanto attività lecita ancorché immorale – può essere qualificata come pericolosa per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità allorquando esercitata con particolari modalità, quali ad esempio l’adescamento, l’ostentazione scandalosa, le molestie ai passanti, i clamori e gli assembramenti idonei a provocare litigi, gli atti osceni in luogo pubblico, e simili (sentenza 4/5/2009 n. 892; sez. II – 8/1/2011 n. 11 si veda anche T.A.R. Veneto, sez. III – 4/2/2009 n. 360; 11/3/2009 n. 585);

– che in buona sostanza l’allontanamento con foglio di via obbligatorio non è lo strumento di regola deputato per intervenire sul fenomeno della prostituzione e, pertanto, il relativo provvedimento deve dare contezza delle concrete modalità di esercizio del meretricio, dell’eventuale continuità di tale condotta e di ogni altro elemento utile in ordine alle condizioni di vita dell’interessato/a, onde desumerne l’apprezzabile possibilità che lo stesso/a sia incline alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano – 23/12/2008 n. 414; T.A.R. Emilia Romagna Parma – 21/1/2007 n. 18).

Atteso:

– che la relazione dei Carabinieri di Curno del 5/9/2010, richiamata dall’atto impugnato, ha specificato che la ricorrente staziona stabilmente lungo una direttrice stradale praticando il meretricio;

– che i Carabinieri hanno puntualizzato che la persona è stata identificata in una zona di passaggio (sita nei pressi di Centri commerciali), e che la presenza di prostitute nell’area rappresenta fonte di turbativa sia per il pericolo di reazioni incontrollate dei cittadini sia per i rischi per la circolazione stradale e per la sicurezza degli utenti della strada, provocati dalle improvvise manovre effettuate dai veicoli in transito;

– che il Tribunale ha già affermato che l’esibizione in abiti appariscenti può essere idonea a distrarre i conducenti e a provocare sinistri stradali (cfr. sentenza breve Sezione 13/2/2009 n. 264);

Considerato:

– che la ricorrente non ha contestato il profilo del pericolo per il traffico veicolare che si sviluppa nella zona;

– che la stessa non ha dato conto di interessi lavorativi leciti o di altri legami nel territorio del Comune di Lallio;

– che in un precedente analogo (riguardante la stessa ricorrente) il gravame è stato respinto (sentenza sez. II – 11/1/2011 n. 11) anche sulla base della seguente valutazione (punto 16) "…il provvedimento questorile 16 ottobre 2008 in origine impugnato (doc. 1 ricorrente in ricorso principale, cit.) afferma in motivazione che la ricorrente frequenterebbe Bergamo al presumibile scopo di esercitarvi l’attività di meretricio con modalità tali da compromettere la sicurezza e la tranquillità pubblica, e quindi non avrebbe legami di altro tipo con tale Comune; il punto è poi approfondito nel provvedimento prefettizio (doc. 1 ricorrente in ricorso per motivi aggiunti, cit.), ove si precisa che la ricorrente stessa da un lato avrebbe precedenti di polizia per gravi fatti di minaccia e di danneggiamento…";

Considerato:

– che in definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto;

– che la natura della controversia, afferente all’interesse primario della persona alla libera circolazione sul territorio, induce a compensare le spese di giudizio tra le parti in causa;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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