Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-01-2011) 19-05-2011, n. 19662

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 16/12/2008 il Tribunale di Chiavati condannava M.M. per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a) per essersi posto alla guida di un’auto Opel in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico di 0,80 (acc. in (OMISSIS)).

All’imputato veniva irrogata la pena di Euro 350,00 di ammenda.

Con sentenza del 3/2/2010 la Corte di Appello di Genova confermava la pronuncia di condanna.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato chiedendo:

– l’annullamento della sentenza per avere il tribunale nominato, ex art. 97 c.p.p., comma 4, un difensore di ufficio all’udienza del 16/12/2008, mentre il difensore di fiducia era stato nominato fin dall’opposizione a decreto penale;

– inoltre, per difetto di motivazione in ordine alla ritenuta penale responsabilità ed in relazione all’eccessivo trattamento sanzionatorio.

Con motivi aggiunti, depositati il 10/l/2011, il difensore chiedeva annullarsi la sentenza senza rinvio per intervenuta depenalizzazione della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a).
Motivi della decisione

3. La doglianza di natura processuale formulata è infondata.

Invero all’udienza del 16/12/2008 non è stato nominato un difensore di ufficio con esautoramento dalle funzioni di quello di fiducia, bensì, preso atto dell’assenza di quest’ultimo, si è provveduto alla sua sostituzione con un difensore immediatamente reperibile ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4. 4. Ciò detto, la sentenza deve essere annullata per intervenuta depenalizzazione.

Invero la novella legislativa del Codice della Strada, introdotta con la L. 29 luglio 2010, n. 120, ha depenalizzato la fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a).

Per quanto detto si impone l’annullamento della sentenza di condanna in applicazione dell’art. 2 c.p., comma 2.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *