T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 19-05-2011, n. 751

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che parte ricorrente ha formulato sia l’istanza per la concessione di un mutuo senza interessi con anticipazione ex art. 14 della L. 108/96, sia la domanda per ottenere la speciale elargizione ai sensi dell’art. 13 della L. 44/99;

– che il presupposto per l’applicabilità della L. 44/99 è l’attività estorsiva di cui l’esercente un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica sia stato vittima, mentre diverso è l’ambito di applicazione della L. 108/1996 che riguarda il delitto di usura, per la cui configurabilità è necessario che sussista lo stato di bisogno della vittima, di cui abbia approfittato l’usuraio (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI – 21/5/2007 n. 2532);

– che pertanto nella prima ipotesi, la vittima subisce "violenza o minaccia", mentre nella seconda, la parte lesa, costretta dal bisogno, cede alla richiesta usuraria;

Atteso:

– che nella fattispecie tuttavia, a prescindere dalla circostanza per cui parte ricorrente risulta parte offesa del delitto di estorsione, è incontestato l’intervenuto spirare del termine per la presentazione delle domande;

– che l’art. 14 della L. 108/96 al comma 5 espressamente prevede che "la domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell’inizio delle indagini per il delitto di usura";

– che anche l’art. 7 comma 2 del D.P.R. 455/99 (regolamento di attuazione) statuisce che "Per la concessione del mutuo il termine per la presentazione della domanda è di centottanta giorni a decorrere dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato ha conoscenza dell’inizio delle indagini";

– che l’art. 13 comma 3 della L. 44/99 dispone che "Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l’evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti";

Considerato:

– che nella fattispecie le domande risultano proposte in data 23/6/2010, ben oltre i termini fissati dalle normative rispettivamente applicabili;

– che, come ha evidenziato l’amministrazione, la sentenza di primo grado risale al 25/9/2007 ed è stata depositata il 26/11/2007, e nel relativo procedimento l’interessato si era costituito parte civile (cfr. atto depositato il 27/4/2007);

– che peraltro l’elemento temporale non è stato preso in considerazione nel gravame introduttivo;

– che in definitiva il gravame è infondato e va respinto, così come l’istanza risarcitoria;

– che le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce della vicenda sottesa nella quale parte ricorrente è stata vittima di una condotta estorsiva;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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