T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 19-05-2011, n. 750

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che la soglia temporale entro la quale gli aspiranti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal legislatore e dalla lex specialis è il termine ultimo per la presentazione delle offerte, preventivamente individuato dalla stazione appaltante (cfr. sentenza Sezione 10/6/2010 n. 2305);

– che tale limite è rispettoso dei principi di trasparenza e di parità di trattamento che devono governare tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici (cfr. sentenza Corte di Giustizia 9/2/2006);

– che, in esito alla disposta istruttoria, l’INPS di Battipaglia ha puntualizzato – rettificando quanto in precedenza dichiarato – che alla data del 24/1/2011 l’impresa aveva regolarizzato la propria posizione con il versamento dei contributi riferiti alle 5 posizioni coinvolte;

Atteso:

– che, con riguardo alla dichiarazione rassegnata dall’impresa ricorrente in data 15/1/2011, il Collegio non ha ragione di discostarsi dal proprio precedente citato (cfr. sentenza Sezione n. 2305/2010, che non risulta appellata), il quale risulta sovrapponibile al caso di specie;

– che detta dichiarazione non è qualificabile come inveritiera poiché l’impresa ha sostanzialmente attestato "ora per allora" di essere in regola con il fisco, assumendo implicitamente l’impegno a sanare la propria posizione entro il 24/1/2011 (con correlativa responsabilità per falso nel caso contrario);

– che, poiché l’evento evocato dall’impresa aspirante all’aggiudicazione dell’appalto si è verificato, non si è registrata una perdita di affidabilità della medesima, ma si è al contrario realizzata la piena aderenza di quanto dichiarato alla realtà dei fatti, in corrispondenza della soglia temporale rilevante;

– che anche il Consiglio di Stato (sez. VI – 4/4/2011 n. 2100) ha recentemente statuito che "il requisito di correttezza contributiva va posseduto, come ogni altro requisito di ammissione, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione", non esplicando effetto sanante la sua regolarizzazione in data successiva;

– che anche il precedente invocato dal resistente Comune (Consiglio di Stato, sez. IV – 12/4/2011 n. 2283) ha richiamato "il più generale principio (già affermato nella giurisprudenza della Corte di giustizia Ce con la pronuncia del 9 febbraio 1996, in cause riunite C226/04 e C228/04) secondo cui la sussistenza del requisito della regolarità fiscale e contributiva (che, pure, può essere regolarizzato in base a disposizioni nazionali di concordato, condono o sanatoria) deve comunque essere riguardata con riferimento insuperabile al momento ultimo per la presentazione delle offerte, a nulla rilevando una regolarizzazione successiva la quale, pertanto, non potrà in alcun modo incidere sul dato dell’irregolarità ai fini della singola gara";

Evidenziato:

– che la produzione di un DURC a contenuto negativo alla data del 24/1/2011 (doc. 5 amministrazione) dimostra la buona fede del Comune, ma non può avallare la determinazione di escludere l’impresa in regola a quella data, così come acclarato dopo i chiarimenti forniti dall’INPS di Battipaglia;

– che pertanto il gravame è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati;

– che le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce delle indicazioni fuorvianti fornite alla stazione appaltante dall’INPS di Battipaglia, mentre il contributo unificato deve essere accollato all’amministrazione resistente;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Condanna l’amministrazione soccombente a rifondere alla ricorrente le spese del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 6bis del D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *