Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-05-2011) 20-05-2011, n. 20120

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.X. ricorre personalmente, deducendo vizi e violazioni nella motivazione della decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati, avverso la sentenza 18 gennaio 2011 della Corte di appello di Torino che, a sensi dell’art. 697 cod. proc. pen., ha ritenuto sussistere le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione proposta dall’Ufficio federale di giustizia di Berna (CH) con riferimento alla condanna ad anni 2 di reclusione per il reato di violenza sessuale ed altro, giusta sentenza in data 14 giugno 1999, esecutiva l’il settembre 1999. 1.) la vicenda processuale.

Agli atti risulta la seguente scansione cronologica dei fatti e dei provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria:

a) il 23 agosto 2010 i carabinieri della Stazione di Vinadio, a seguito di un intervento, per un incidente stradale di cui era stato protagonista il cittadino (OMISSIS) C.X. e per effetto dei controlli successivi lo hanno tratto in arresto perchè ricercato a fini estradizionali, in quanto inserito nel S.I.S. ai sensi dell’art. 95 della Convenzione di Schengen, su richiesta dell’Ufficio Federale di Giustizia di Berna (CH) perchè condannato alla pena di anni 2 di reclusione con sentenza s. n. 14 giugno 1999 (esecutiva l’11 ottobre 1999) per il reato di violenza sessuale commesso a (OMISSIS) ed altro;

b) con ordinanza 24 agosto 2010 il Presidente della Corte di appello di Torino ha proceduto alla convalida dell’arresto ed all’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell’art. 716 c.p.p., fissando per il giorno 27-8-10 l’udienza in camera di consiglio per l’audizione dell’arrestato ai sensi dell’art. 717 cod. proc. pen.;

c) all’udienza del 27 agosto 2010 l’arrestato ha dichiarato di essere stato informato che era ricercato (anche perchè era stato interrogato) e di essere fuggito perchè spaventato; ha aggiunto di non consentire all’estradizione;

d) con fax 26-8-10 il Ministro della Giustizia ha chiesto ai sensi dell’art. 716 c.p.p., comma 4 il mantenimento della misura cautelare, in attesa della trasmissione da parte dell’Autorità estera della domanda di estradizione e della documentazione relativa prevista dall’art. 12 della Convenzione europea del 13 dicembre 1957; domanda e documentazione trasmesse al Ministero degli Affari Esteri con nota verbale 21-9-10 dell’Ambasciata della Confederazione Svizzera e rimessa al Ministero della Giustizia il 30-9-10;

e) con nota 11-11-10 il Ministro della Giustizia ha trasmesso alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Torino la domanda di estradizione e la relativa documentazione e cioè: formulazione della richiesta di estradizione 13-9-10 dell’Ufficio Federale della Giustizia (Ufficio Esecuzione Pene) di Berna (CH); sentenza s. n. del 14-6-99 del Tribunale correzionale di Echallens (Cantone di Vaud) (CH) nei confronti di C.X.; disposizioni di legge applicate; notifiche della citazione a giudizio e del dispositivo della sentenza emessa in contumacia;

f) la Procura generale della Corte d’appello di Torino con requisitoria depositata il 2-12-10 ha chiesto di farsi luogo all’estradizione, con esclusione del reato di detenzione di sostanza stupefacente per uso personale previsto dalla legge federale sugli stupefacenti, art. 19, cap. 1 (L. 812.121);

g) all’udienza del 18 gennaio 2011 il condannato è comparso e ha confermato il rifiuto ad essere estradato; il Procuratore generale ha insistito nella richiesta, mentre la difesa si è opposta, sostenendo che non potesse essere concessa estradizione poichè tutti i reati risultano prescritti non essendo la sentenza svizzera datata 14.6.1999 (esecutiva il 11.10.1999) passata in giudicato e, dunque, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione di estradizione, sussistendo esplicito divieto alla stessa, inoltre perchè il giudizio a carico del C. si è celebrato in contumacia senza l’assistenza di un difensore, in violazione del disposto dell’art. 705 c.p.p., comma 2, lett. a).

2.) la motivazione della sentenza impugnata.

La Corte di appello ha ritenuto sussistenti le condizioni perchè la domanda di estradizione possa essere accolta, rilevando che i fatti di reato per cui è stata pronunciata la sentenza di condanna (atti persecutori commessi a mezzo telefono, stupro, guida in stato di ebbrezza, sottrazione al prelievo sanguigno per esame tasso alcolico, guida senza patente, infrazione della legge federale sul soggiorno del cittadino straniero, consumo di hashish) sono previsti come tali anche nell’ordinamento italiano (ad eccezione dell’ultimo) e per essi non è in corso procedimento davanti all’A.G. italiana.

La corte distrettuale in particolare:

a) ha negato possa farsi questione della prescrizione dei reati secondo la legge italiana perchè è ormai intervenuta "sentenza esecutiva";

b) ha escluso che nella fattispecie possa parlarsi di prescrizione della pena, nè secondo la legislazione svizzera, nè secondo quella italiana, osservando che in base al disposto dell’art. 73 c.p. svizzero la reclusione per meno di cinque anni si prescrive in quindici anni e secondo l’art. 172 c.p. italiano la pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e in ogni caso non inferiore a dieci anni, termine questo però, che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e la sentenza in esame è "esecutiva" dall’11-10-99 (in mancanza di opposizione dell’interessato) ma "non definitiva", in quanto ancora impugnabile dal condannato ai sensi e nelle forme previste dagli artt. 403 e 404 c.p.p. elvetico;

e) ha ritenuto infondata la deduzione difensiva secondo cui la pronuncia della sentenza di condanna dell’estradando sarebbe avvenuta a seguito di procedimento che non avrebbe assicurato il rispetto dei diritti fondamentali dell’imputato, in quanto il C. è stato giudicato in contumacia senza l’assistenza di un difensore, citando in proposito una decisione di questa sezione che ha affermato che "Non è di ostacolo alla estradizione (nella specie richiesta dallo Stato francese) per violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano il fatto che nei confronti del soggetto da estradare sia stata pronunciata sentenza di condanna in contumacia (par defaut) senza alcuna garanzia di contraddittorio e di difesa, perchè tale tipo di sentenza (secondo l’ordinamento francese) deve essere portata a conoscenza dell’interessato, il quale può proporre opposizione, dando così automaticamente avvio, previa caducazione di diritto del provvedimento opposto, a un regolare e nuovo giudizio nel pieno rispetto del contraddittorio e di tutti i diritti della difesa, essendo sostanzialmente equiparabile la sentenza par defaut nell’ambito della procedura estradizionale, all’atto di accusa che lo Stato richiedente formula a carico dell’estradando, senza che essa abbia forza esecutiva ai fini della pena inflitta";

d) ha precisato altresì la corte distrettuale che secondo gli artt. da 403 a 409 c.p.p. svizzero l’interessato può impugnare la sentenza 14-6-99 emessa nei suoi confronti entro venti giorni dalla notificazione fatta in Svizzera o entro tre mesi se avviene all’estero, con l’ulteriore garanzia che, ai sensi dell’art. 3, n. 2 del Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione, quando la Parte richiesta comunica alla persona di cui si chiede l’estradizione la sentenza emessa in contumacia nei suoi confronti, la parte richiedente (la Svizzera) non considererà tale comunicazione come una notifica che comporti effetti nei confronti del procedimento penale in questo Stato; pertanto non decorrono i termini per proporre impugnazione, la quale, se non palesemente infondata, determina la fissazione di una nuova udienza in cui, se il ricorso è ammesso, viene ripresa l’istruttoria della causa, e la procedura si svolgerà in contraddittorio con l’assistenza di un difensore.
Motivi della decisione

3.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione della Corte di legittimità.

L’estradando propone personalmente ricorso con due distinti motivi.

Con un primo motivo di impugnazione e nel merito rileva che:

a) le fattispecie di reato, per come contestate, devono ritenersi, per l’Ordinamento giuridico italiano, prescritte, essendo decorsi i termini di cui agli artt. 157 e ss. c.p.;

b) nel caso non si considerassero prescritti secondo la legge italiana i reati contestati, in ragione della pretesa "esecutività" o "definitività" della sentenza contumaciale resa dell’Autorità elvetica sarebbe, e in ogni caso, decorso il termine di estinzione della pena, ai sensi dell’art. 172 c.p. italiano;

c) il procedimento penale, celebrato in contumacia, non tutelava i diritti della difesa in quanto lo scrivente non era assistito da un difensore;

d) la detenzione di sostanza stupefacente, per come contestata al ricorrente dalla Autorità svizzera, non costituisce reato nell’Ordinamento giuridico italiano.

Con un secondo motivo si lamenta in punto di legittimità:

inosservanza, violazione, falsa ed erronea applicazione di legge in relazione all’art. 10 Convenzione europea di estradizione del 13.12.1957 (per come ratificata con L. 30 gennaio 1963, n. 300), art. 111 Cost., L. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6 (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo), artt. 157, 158, 172 e 173 c.p. e, sui relativi punti e capi, mancanza, illogicità insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

Tanto premesso vanno preliminarmente vagliate le doglianze di cui ai punti sub e) e sub d) del 1^ motivo di ricorso.

La deduzione sub 5 è palesemente infondata, per le ragioni correttamente indicate dalla corte distrettuale in punto di procedimento in contumacia e con riferimento alle condizioni della domanda di impugnazione, in caso di condanna in contumacia (artt. 403 e segg. cod. proc. pen. elvetico, tenuto conto che tale ordinamento garantisce al condannato la possibilità di proporre domanda di impugnazione e di chiedere un nuovo giudizio nel rispetto del contraddicono e dei diritti della difesa.

Del pari infondata è l’ulteriore eccezione di violazione dei diritti di difesa in quanto l’imputato risulta essere stato assistito da difensore d’ufficio, in favore del quale la sentenza 24 giugno 1999 ha pure disposto "il pagamento delle indennità dovute".

La critica sub "d" è invece comunque fondata, considerato che la corte distrettuale, nonostante precisa richiesta del Procuratore generale in udienza il quale ha chiesto l’esclusione dal provvedimento "del reato di detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, previsto dall’art. 19 cap. 1 della Legge Federale 812.121 sugli stupefacenti", condotta non prevista come reato nel nostro ordinamento.

Ciò posto, va ora esaminata l’eccezione di prescrizione formulata per tutte le ipotesi di reato, che tali sono per l’ordinamento italiano e per cui vi è stata condanna da parte dell’Autorità elvetica.

Ritiene la Corte che i reati, diversi dalla anzidetta detenzione di stupefacente per uso personale, e per i quali vi è conforme previsione di illiceità penale anche nel nostro sistema penale, risultino tutti prescritti ad esclusione del delitto di "stupro".

A tanto devesi pervenire considerando che la decisione in questione, pur essendo "esecutiva", non risulta aver conseguito la irrevocabilità, con la naturale conseguenza dell’applicabilità del regime di prescrizione dei singoli reati e non invece quello di prescrizione delle pene irrogate.

Il delitto di stupro, che corrisponde nel nostro ordinamento all’art. 609 bis cod. pen., è punito con la pena da 5 a 10 anni di reclusione: da ciò la conclusione che il tempo massimo di prescrizione, secondo la nostra legislazione, ed in relazione agli artt. 157 e 160 cod. pen. (nei termini fissati prima della novella 251/2005) non risulta ancora maturato.

L’applicazione delle regole di prescrizione, antecedenti alla legge 251/2005, e con un tetto massimo di anni 15 di reclusione, si impone infatti per essere stata la sentenza di condanna (esecutiva) dell’Autorità elvetica, pronunciata il 14 giugno 1999.

La gravata sentenza va quindi annullata senza rinvio, con la dichiarazione che sussistono le condizioni per concedere l’estradizione solo per il reato di stupro.

Rigetta nel resto il ricorso, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando che sussistono le condizioni per concedere l’estradizione limitatamente al reato di stupro; rigetta il ricorso nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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