Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-05-2011) 20-05-2011, n. 20119 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il cittadino (OMISSIS) S.B. ha inoltrato ricorso avverso ordinanza del Tribunale di Milano in data 29 novembre 2010, che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicatagli per due distinti episodi del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Con successiva dichiarazione in data 3.5.2011, personalmente sottoscritta ed autenticata dal difensore, lo S. ha rinunciato al ricorso; per cui lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.

Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300 (trecento), determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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