Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-05-2011) 20-05-2011, n. 20103

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello dell’Aquila avverso sentenza del Tribunale di Sulmona in data 12.10.2009 con la quale T.F., all’esito di giudizio abbreviato, era stato condannato – con la diminuente del rito – alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 385 c.p., comma 3. Deduce inosservanza dell’art. 99 c.p., comma 4 perchè il giudice di merito non aveva apportato alcun aumento alla pena-base per la contestata recidiva reiterata nel quinquennio, pur non avendo ritenuto di escluderla neppure implicitamente; che anzi la sentenza escludeva la possibilità della concessione di attenuanti e determinava la pena-base in misura superiore al minimo edittale in considerazione dei numerosissimi precedenti penali.

Il ricorso si deve ritenere fondato.

La motivazione della sentenza impugnata non contiene alcuna menzione della recidiva contestata e non opera quindi per essa alcun aumento di pena; nè è possibile ritenere, per le ragioni indicate nel ricorso, che il giudice di merito abbia ritenuto implicitamente di escluderla, tale ipotesi apparendo in contrasto con la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio. La sentenza va pertanto annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio al giudice competente per nuovo giudizio sul punto (ferma ovviamente restando la statuizione di colpevolezza). Valuterà in via autonoma il giudice del rinvio, motivando adeguatamente al riguardo, se della recidiva, la cui applicazione resta comunque facoltativa anche nelle ipotesi previste dall’art. 99 c.p., comma 4 secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata ed ormai pacifica in giurisprudenza richiamata dallo stesso ricorrente, debba o meno tenersi conto agli effetti della determinazione della pena finale, le cui singole componenti provvederà a determinare in via altrettanto autonoma dalla sentenza annullata.
P.Q.M.

la Corte annulla limitatamente alla determinazione della pena la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sulmona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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