T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-05-2011, n. 1283

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto prot. 98/2011 del 24.3.2011, la Prefettura di Milano annullava il contratto di soggiorno, concluso a seguito di procedura di emersione ex art. 1ter della legge 102/2009 dal cittadino senegalese sig. C.A., avendo l’Amministrazione rilevato che quest’ultimo risultava condannato dal Tribunale di Busto Arsizio per il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter del DPR 286/1998.

In particolare, la Prefettura evidenziava, in asserita applicazione del citato art. 1ter, comma 13°, lettera c), come tale reato fosse ostativo all’emersione.

Contro il succitato decreto era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, affidato ad un unico ed articolato motivo, vale a dire la violazione dell’art. 1 ter comma 13 della legge 102/2009.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del gravame.

All’udienza in camera di consiglio del 19 maggio 2011, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il presente ricorso risulta meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.

In primo luogo, occorre evidenziare che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con due sentenze del 10.5.2011, rispettivamente n. 7 e n. 8, ha definitivamente chiarito che il delitto di cui all’art. 14 comma 5 ter, del DPR 286/1998, non è ostativo all’emersione dei lavoratori stranieri di cui all’art. 1ter della legge 102/2009, visto che il suddetto reato appare incompatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio (di cui alla direttiva 2008/115/CE), come del resto statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza 28.4.2011, in causa C61/11 PUU.

Di tale ultima pronuncia, preme riportare un passo significativo (punto 58), nel quale si legge che: "Ne consegue che gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all’allontanamento coattivo conformemente all’art. 8, n. 4, di detta direttiva, una pena detentiva, come quella prevista all’art. 14, comma 5 ter, del decreto legislativo n. 286/1998, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale".

La scrivente Sezione intende aderire alle conclusioni alle quali è giunta l’Adunanza Plenaria nelle citate decisioni, così come ritiene di richiamare anche il condivisibile precedente della Sezione IV del TAR Lombardia, n. 771 del 22.3.2011, nel quale è stata ancora sostenuta, con dovizia di argomenti, l’impossibilità per l’Amministrazione di negare l’emersione in caso di condanna per il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter del DPR 286/1998.

Per effetto dell’accoglimento del ricorso, deve essere annullato il provvedimento con lo stesso impugnato.

Sussistono giusti motivi, viste anche le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione, per compensare interamente fra le parti le spese di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *