Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-05-2011) 20-05-2011, n. 20102

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

RTINES Marco che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre di persona G.D. avverso sentenza della Corte d’Appello di Bologna in data 31 marzo 2008, che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all’art. 372 c.p. commesso il (OMISSIS) deponendo come testimone davanti al Tribunale di Forlì in un giudizio per lesioni volontarie gravi a carico di tale A. A.. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, presso un locale pubblico era sorto un diverbio tra due gruppi di giovani; e a un certo punto l’ A., che faceva parte di una delle due comitive, aveva lanciato un bicchiere verso i componenti dell’altra. Il bicchiere aveva colpito un giovane che ne faceva parte alla tempia e si era poi infranto contro una parete. I frammenti di vetro, rimbalzando, avevano poi colpito un altro giovane, lacerandogli il giubbotto che indossava e raggiungendolo anche ad un occhio, che restava lesionato (con diminuzione permanente del visus nella misura di sette decimi). Il G., che faceva parte della stessa comitiva dell’ A., riferiva nondimeno che il bicchiere, bagnato, era "partito per sbaglio" dalle mani di quest’ultimo durante un brindisi.

Deduce il ricorrente vizio di motivazione in punto di ritenuta colpevolezza ed inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p.. Il tenore della sua deposizione potrebbe essere stato influenzato da una erronea percezione dei fatti o da una imperfetta memoria degli stessi; per cui non esisterebbe divergenza sostanziale tra il narrato e la soggettiva autorappresentazione del fatto.

Esistevano inoltre, a suo avviso, i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche e per la determinazione della pena entro limiti più contenuti.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Privi della richiesta specificità sono i rilievi in punto di colpevolezza, in quanto meramente reiterativi di quelli proposti in sede di appello e non accompagnati da una adeguata confutazione delle ragioni per cui essi sono stati disattesi dalla sentenza impugnata. La motivazione della stessa appare comunque del tutto congrua ed ineccepibile sotto il profilo logico. Ed invero, la violenza dell’impatto del bicchiere contro la parete del locale, documentata dall’energia cinetica conservata dai suoi frantumi, è stata ritenuta incompatibile con la versione del G. (bicchiere scivolato accidentalmente dalla mano dello A.), presupponendo necessariamente un lancio eseguito con impiego della massima forza o comunque di una forza notevole, ed anche con l’ipotesi di una possibile percezione inesatta della sua causale da parte del G.; e si tratta in ogni caso di una valutazione di fatto incensurabile in sede di giudizio di legittimità. Altrettanto vale per il diniego delle attenuanti generiche e per la determinazione della pena, poichè la sentenza motivatamente esclude, con riferimento ai precedenti penali dell’imputato, alla gravità del fatto, all’intensità del dolo e alla persistenza nel mendacio la possibilità di un trattamento sanzionatorio più mite.

Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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