Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-05-2011) 20-05-2011, n. 20078 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 2/07/2010, il Tribunale per il riesame di Milano respingeva l’appello proposto nell’interesse di I. F., V.L. e D.C. indagati, i primi due nella qualità di socio ed amministratore di Inforex S.p.a., per il reato di appropriazione indebita, confermando l’ordinanza emesso dal Gip di Milano, in data 18/05/2010, che aveva respinto la richiesta di restituzione a D.C. della somma di Euro 29.000,00 nella disponibilità di I.F. (marito di D.C.), sequestrata con decreto di sequestro preventivo in data 2/2/2010.

Il Tribunale rilevava che avverso il provvedimento genetico del Gip, il Tribunale per il riesame si era già pronunziato, con ordinanza del 2/3/2010, disponendo il dissequestro di tutti i beni appresi con la sola eccezione della somma di Euro 29.000,00, reputando non credibile la giustificazione fornita dalla difesa secondo cui la somma sarebbe frutto di un prestito personale effettuato qualche giorno prima da P.E. in favore di D.C..

Osservava quindi che l’istanza di dissequestro era fondata sulle medesime ragioni già respinte dal Tribunale per il riesame con l’ordinanza citata, osservando che le indagini difensive, svolte con la raccolta di informazioni presso P.E. non mutavano il quadro degli elementi già esaminati e che permanevano tutte le perplessità già esposte nel precedente provvedimento.

Avverso tale ordinanza propongono ricorso gli interessati per mezzo del comune difensore di fiducia sollevando un unico motivo di gravame con il quale deducono violazione di legge in relazione agli artt. 192, 391 bis e 321 c.p.p..

Si dolgono che il Tribunale abbia ignorato la dichiarazione della sig.ra P.E., assunta in sede di indagini difensive, ex art. 391 bis c.p.p. la quale aveva effettuato un prestito personale alla D. di Euro 30.000,00 come documentato dalla scrittura privata con timbro postale del 21/1/2010.

Tale circostanza determinava il venir meno del vincolo di pertinenzialità fra la somma in sequestro ed i fatti oggetto del procedimento penale.

Osservano, inoltre, che la somma in parola non trova riscontro negli estratti conto della INFOREX S.p.a. quale prelievo immotivato di somme e deducono che dalla documentazione contabile della società il PM ed il Gip hanno già cristallizzato in Euro 600.000,00 la somma oggetto di appropriazione indebita.

Precisano, inoltre, che il Tribunale di Milano ha escluso il reato di riciclaggio per mancanza dei requisiti costitutivi del reato medesimo.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Occorre premettere che secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, "In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e)" (Cass. Sez. Un. sent. n. 5876 del 28/1/2004 dep. 13/2/2004 rv 226710).

Ancora più recentemente, questa Corte ha ribadito che: "Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice". (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 43068 del 13/10/2009 Cc. (dep. 11/11/2009) Rv.

245093).

Nel caso di specie la motivazione non è nè mancante, nè apparente.

Al contrario il Tribunale per il riesame ha risposto specificamente alle doglianze sollevate con la richiesta di riesame, confermando il giudizio di inaffidabilità della giustificazione fornita in ordine al possesso della somma in sequestro attraverso una valutazione in fatto, che non può essere sottoposta a revisione in questa sede.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, chi lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè al pagamento al pagamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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