T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 19-05-2011, n. 878 Ordinamento comunale e provinciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso epigrafe originariamente proposto l’Ing. R. ha impugnato la delibera del Consiglio Comunale di Martina Franca con cui è stata istituita e regolata la Commissione locale per il paesaggio, organo consultivo previsto dell’art. 148 D.lgs. 42/2004.

Con successivi motivi aggiunti ha poi impugnato la nota comunale del 29 novembre 2010 con cui il Comune di Martina Franca gli ha comunicato di non poter tener conto della sua candidatura a componente della citata Commissione.

1.1 – Con il ricorso originariamente proposto vengono dedotte le seguenti censure:

– violazione artt. 146 e 148 d.lgs. 42/2004 e art. 8 L. 20/2009, violazione delibera GR 2273/2009, violazione artt. 3 e 97 Cost.; violazione dei principi di evidenza pubblica e favor partecipationis, violazione art. 3 L. 241/1990, eccesso di potere;

– violazione art. 3 e 10 bis L. 241/1990, violazione della par condicio, eccesso di potere.

1.2 – Con i motivi aggiunti si deduce:

– violazione artt. 146 e 148 d.lgs. 42/2004 e art. 8 L. 20/2009, violazione delibera GR 2273/2009, violazione L. 241/1990, eccesso di potere.

1.3 – Si è costituito il Comune chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 5 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. – Il gravame merita di essere accolto.

2.1 – Il ricorrente lamenta che le modalità di nomina prescelte dal Comune pregiudicherebbero irragionevolmente la possibilità di accesso alla Commissione per chi, come lui, ha acquisito un’esperienza curriculare in qualità di pubblico dipendente e non di libero professionista,.

Il motivo è fondato.

2.2 – Al riguardo il Collegio deve precisare quanto segue:

– Con deliberazione del 27 settembre 2010 il Consiglio Comunale ha istituito la Commissione locale per il paesaggio e ne ha approvato il relativo regolamento.

– La detta Commissione è prevista espressamente dall’art. 148 D.lgs 42/2004, spettandole funzioni consultive nel corso dei procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

– In merito alla composizione, l’art. 148 si limita a stabilire che la Commissione deve essere composta "da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio", senza esprimere alcuna limitazione o preferenza tra distinte categorie professionali.

– La L.R. Puglia 20/2009 ha poi precisato che le Commissioni per il paesaggio sono composte da "esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale".

– La Commissione per il paesaggio deve essere costituita nell’ambito dei Comuni, in quanto soggetti delegati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, fermo comunque un potere di vigilanza in capo all’ente regionale, stabilito dalla legge statale (cfr. art. 148 D.lgs 42/2004 "le Regioni promuovono l’istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica") e confermato implicitamente dalla legge regionale (cfr. art. 8 LR 20/2009 "I Comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curricula").

– In questo ambito la Regione Puglia, con Delibera G.R. n. 2273/2009 ha stabilito i requisiti minimi obbligatori dei componenti della Commissione, anche al fine di rendere omogenea la competenza tecnicoscientifica dei soggetti chiamati ad esprimersi sulle proposte edilizie, nell’ambito delle prerogative delegate; in quest’occasione si è considerata parificata l’esperienza acquisita come libero professionista a quella di dipendente pubblico.

2.3 – Ciò posto si osserva che il Comune, con l’adozione del Regolamento per il funzionamento della Commissione ha invece previsto che:

– i componenti della commissione, stabiliti in numero di tre, devono aver maturato un’esperienza almeno quinquennale esclusivamente nell’ambito della libera professione (art. 2);

– la nomina dei tre esperti spetta al Consiglio Comunale sulla base di un rendiconto del Dirigente competente, che valuta tre terne di candidature proposte rispettivamente dagli Ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi ed Agronomi (art. 3).

2.4 – In questa prospettiva, visto il quadro normativo, risulta ingiustificata e quindi irragionevole, la scelta discrezionale del Comune di Martina Franca di limitare la candidatura ai soli liberi professionisti proposti dai rispettivi Ordini, posto che una tale limitazione restringe aprioristicamente il campo delle scelte possibili e quindi delle competenze e delle esperienze impiegabili nell’attività della Commissione.

L’ordinamento legislativo vigente, sopra richiamato, non prevede infatti una simile discriminazione, stabilendo solo il requisito della "qualificata esperienza" funzionale a costituire una struttura specialistica come la Commissione per il paesaggio che, a livello comunale, consenta di raggiunge una soglia sufficiente di competenze tecnicoscientifiche integrate idonee a garantire una valutazione separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanisticoedilizi; tale requisito appare evidentemente garantito anche da un curriculum svolto nel settore pubblico.

Inutilmente discriminatoria e immotivata risulta dunque la distinzione tra liberi professionisti e pubblici dipendenti, anche alla luce delle richiamate indicazioni regionali, atteso che l’esperienza acquisita in impieghi pubblici, anche di elevata responsabilità, nel campo – ad esempio – dell’urbanistica, della protezione ambientale o della salvaguardia dei beni culturali può avere sicuramente un valore qualificante pari a quello del libero professionista, atteso che la possibilità di nominare anche componenti, provvisti di curriculum prevalentemente costituito da pubblici incarichi, consente di acquisire quelle esperienze e competenze interdisciplinari necessarie ad arricchire il livello tecnicospecialistico richiesto ai componenti della Commissione.

Conseguentemente, nel rispetto del primario interesse di garantire la pluralità della rappresentanza nell’organo consultivo nei termini indicati e al fine di assicurare una composizione della commissione in cui convergano molteplici e variegate esperienze professionali, il Dirigente incaricato di formulare la proposta al Consiglio comunale non dovrà ritenersi vincolato dalla proposta formulata dagli Ordini professionali.

2.5 – Alla luce delle precedenti considerazioni, la scelta di escludere candidati con esperienza maturate in qualità di pubblici impiegati risulta dunque illegittima in quanto frutto di una scelta normativa discrezionale ingiustificata e irragionevole e quindi sindacabile sotto il profilo dell’eccesso di potere.

3. – In conclusione, il ricorso originariamente proposto e i motivi aggiunti sono accolti nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, sono annullati gli atti impugnati. Assorbite le ulteriori censure.

Considerata la novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e i motivi aggiunti nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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