Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-09-2011, n. 19206 Proprietà

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Svolgimento del processo

P.A. e Pe.Ma.Da. agivano innanzi al Tribunale di Treviso per l’accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà di un ripostiglio e di un’autorimessa posti in (OMISSIS), intestati a T. G.. Questi resisteva alla domanda deducendo di aver locato tali locali insieme con altri immobili ad uso abitativo e commerciale compresi nel medesimo fabbricato.

Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che i fondi in oggetto costituissero pertinenza di un immobile adibito a bar, e che come tali fossero stati utilizzati anche dal precedente conduttore di quest’ultimo.

L’appello proposto dai P. – Pe. era rigettato dalla Corte di Venezia, che condivideva la qualifica pertinenziale attribuita ai locali in oggetto, giacchè si trattava di modesti ambienti privi di autonomia logistica e funzionale, non direttamente accessibili dalla via pubblica, e di cui era arduo ipotizzare un utilizzo al di fuori di un nesso di pertinenzialità con gli immobili adibiti a bar o con il vicino capannone. Non aveva rilievo, per contro, il fatto che nel contratto di locazione del bar e del capannone tali locali non fossero stati esplicitamente menzionati, atteso che neppure il vano centrale, adibito ad autorimessa, era stato indicato nel contratto, pur facendo pacificamente parte della locazione in quanto computato ai fini della determinazione dell’equo canone. Neppure aveva rilievo la circostanza che gli appellanti godessero di tali beni sin dal 1972 utilizzandoli come deposito al servizio del bar che gestivano. Essi, infatti, erano subentrati alla famiglia di P.E. che utilizzava i beni in questione (dal 1969 dismessi da altro conduttore) a titolo di locazione, sicchè, anche per la modestia e la mancanza di rilievo autonomo, il locale garage poteva considerarsi attratto "al sicuro rapporto di detenzione instauratosi nel 1972 tra gli appellanti e gli ambienti funzionali alla gestione del bar".

Per la cassazione di detta sentenza ricorrono P.A. e Pe.Ma.Da., con un unico motivo.

Resiste con controricorso T.G., che ha altresì presentato memoria.
Motivi della decisione

1. – Con unico motivo è denunciata "la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5 con riferimento agli artt. 817, 1141 e 1158 c.c." (rectius, la violazione degli artt. 817, 1141 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Si sostiene al riguardo che l’assunto della Corte d’appello, che ha ritenuto esistente un nesso pertinenziale tra i locali oggetto di domanda e il compendio immobiliare condotto in locazione dai ricorrenti, è errato perchè privo di coerente motivazione, non contenendo alcuna parola circa la destinazione dei beni contesi al servizio di quelli locati.

Inoltre, la parte resistente non ha provato che il potere esercitato dagli odierni ricorrenti sui beni in questione fosse di natura personale, di guisa che, per la presunzione di cui all’art. 1141 c.c., comma 1, deve ritenersi si sia trattato non di detenzione, ma di possesso.

1.1. – Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che per la costituzione del vincolo pertinenziale, ai sensi dell’art. 817 c.c., sono necessari un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale, e un elemento soggettivo, consistente nell’effettiva volontà, del titolare del diritto di proprietà, o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinazione della res al servizio o all’ornamento del bene principale (Cass. nn. 9911/06, 9563/05 e 13487/99).

1.2. – Nell’applicare la norma dell’art. 817 c.c. la Corte territoriale non si è attenuta a tale corretta interpretazione, essendosi limitata a riscontrare la sola componente obiettiva della pertinenza, tralasciando del tutto di verificare se e da quali elementi fosse desumibile l’elemento soggettivo dell’atto di destinazione della cosa secondaria al bene principale. L’unico passaggio della motivazione della sentenza impugnata in cui sembra accennarsi ad un atto di destinazione (v. pag. 7), è per altra ragione manifestamente errato, in quanto, nell’affermare, a conferma della ritenuta pertinenza, che gli appellanti, e prima di loro P.E., avrebbero "attratto" anche il locale ad uso garage nella gestione dell’immobile a uso bar che era stato loro locato, mostra di attribuire rilievo ad un atto di destinazione posto in essere dal conduttore della res principali, il quale vanta su di essa soltanto un diritto di natura personale, lì dove, al contrario, l’atto di destinazione può essere posto in essere solo dal proprietario del bene principale o da chi su di esso vanti altro diritto reale.

2. – In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che nel decidere la controversia si atterrà al principio di diritto innanzi enunciato, provvedendo altresì alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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