Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-05-2011) 20-05-2011, n. 20072 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

volgimento del processo

Con ordinanza in data 22/10/2010, il Gip presso il Tribunale di Udine respingeva de plano l’opposizione proposta nell’interesse di M.S., indagata per i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., avverso il decreto, in data 29/9/2010, con il quale il P.M. aveva respinto l’istanza di dissequestro di una partita di 2.500 polo recanti il marchio Pierre Cardin, in precedenza sottoposta a sequestro da parte della GdF, convalidato dal P.M. che lo aveva qualificato probatorio. Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagata, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce la violazione del combinato disposto dell’art. 263 c.p.p., comma 5 e art. 127 c.p.p., comma 1, dolendosi di violazione del contraddittorio in quanto il giudice aveva provveduto de plano.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato. Non v’è dubbio che la decisione del giudice sull’opposizione proposta contro il decreto del pubblico ministero che abbia respinto, nel corso delle indagini preliminari, la richiesta di restituzione delle cose sequestrate, deve essere assunta con la procedura di cui all’art. 127 cod. proc. pen. con la garanzia del contraddittorio. Ne consegue che se il provvedimento del Gip viene assunto "de plano" si determina una nullità ai sensi dell’art. 127 c.p.p., comma 5, (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22552 del 10/03/2003 Cc. (dep. 21/05/2003) Rv. 225972). Del resto, il provvedimento "de plano" può essere assunto legittimamente soltanto in caso di inammissibilità dell’opposizione, in quanto l’art. 127 stesso codice, al quale è fatto esplicito richiamo, prevede, al comma 9, che l’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento può essere dichiarata con ordinanza, senza formalità di procedura (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 8956 del 04/12/2006 Cc. (dep. 01/03/2007) Rv.

235914). Nel caso di specie, invece, il Gip non ha ritenuto inammissibile l’opposizione ma l’ha rigettata con una articolata motivazione. Di conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullato, senza rinvio, perchè assunto in violazione della garanzia del contraddittorio. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Udine per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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