Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-05-2011) 20-05-2011, n. 20071 Sequestro conservativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 27/10/2010, il Tribunale di Pescara respingeva l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di P.M., imputato per il reato di truffa, confermando l’ordinanza di sequestro conservativo emessa dal Tribunale della medesima città, avente ad oggetto le quote di partecipazione possedute dall’imputato nel capitale sociale delle società immobiliari PMG, Regina Real Estate e La Sfinge Immobiliare.

Il Tribunale, riteneva sussistente il fumus commissi delicti, osservando che dalla CTU espletata in sede civile emergeva che l’immobile venduto dall’imputato, quale legale rappresentante della società immobiliare PMG, alla persona offesa era affetto da irregolarità urbanistiche-edilizie per difformità rispetto al progetto approvato (per cui il Comune di Montesilvano aveva emesso ordinanza di demolizione), nonchè da vizi strutturali con la presenza di crepe, interessanti le murature e le travi di sostegno dei solai, occultate mediante stuccatura.

Quanto al periculum in mora, il tribunale riteneva significativo il fatto che l’imputato aveva promosso lo scioglimento e la messa in liquidazione della società immobiliare PMG. Avverso tale ordinanza propone ricorso l’imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con il quali deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 316 c.p.p.. Quanto al primo motivo eccepisce la carenza del periculum in mora, osservando che tutti gli immobili della società PMG, poi messa in liquidazione, risultavano già sottoposti a sequestro conservativo, a seguito dell’azione civile che la parte offesa (acquirente) aveva intrapreso nei confronti della società PMG (venditrice), per cui la delibera di messa in liquidazione non poteva incidere sulle già ottenute garanzie del credito. Eccepisce, inoltre, che nella fattispecie concreta non sussiste alcun pericolo di dispersione delle garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato dal momento che l’imputato ha incrementato notevolmente il suo patrimonio con la costituzione di due nuove società immobiliari, partecipate al 50%, con situazioni patrimoniali fortemente attive.

Quanto al secondo motivo, eccepisce la violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza del provvedimento cautelare e si duole che il Tribunale per il riesame non abbia provveduto ad una revoca anche parziale del sequestro, per l’evidente sproporzione fra il valore delle quote sequestrate, che il ricorrente indica in circa Euro 12.500.000,00 ed il danno civile, ammontante a Euro 146.000,00.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

In punto di diritto, la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che il rischio della perdita delle garanzie del credito deve essere apprezzato in concreto, avendo riguardo al possibile depauperamento del patrimonio del debitore, alla capacità reddituale ed all’atteggiamento da costui assunto.

E’ stato osservato, infatti, che:

"Ricorre il "periculum in mora", presupposto del sequestro conservativo, se il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l’entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall’altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore da porsi in relazione con la composizione del patrimonio, con la capacità reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11291 del 16/02/2010 Cc. (dep. 24/03/2010) Rv.

246367).

Ed ancora:

Ricorre il "periculum in mora", presupposto del sequestro conservativo, se il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l’entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall’altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore da porsi in relazione con la composizione del patrimonio, con la capacità reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26559 del 30/04/2009 Ud. (dep. 26/06/2009) Rv.

244371).

Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto sussistente in concreto una volontà distratti va del proprio patrimonio da parte dell’imputato, valutando sintomatica in tal senso la messa in liquidazione della Società PMG Immobiliare s.r.l..

Il Tribunale ha escluso ogni interferenza con gli effetti di garanzia derivanti dalla contemporanea sussistenza del sequestro conservativo di tutti i beni immobili della predetta società disposto in sede civile, rilevando che non vi è coincidenza fra l’obbligazione risarcitoria della società derivante dall’inadempimento contrattuale e la responsabilità civile dell’imputato, derivante da reato.

Tuttavia anche se vi fosse coincidenza, in punto di fatto, la cautela civile non vale ad escludere la possibilità di ricorrere al sequestro conservativo in sede penale. Ha statuito questa Sezione, infatti, che: "Il giudice penale può disporre, su richiesta della parte civile e sempre che ricorrano i presupposti, il sequestro conservativo indipendentemente dal fatto che sul bene gravi anche la cautela civile" (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 26056 del 05/06/2009 Cc. (dep. 22/06/2009) Rv. 244659).

Di conseguenza il ricorso del P. deve essere respinto.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, chi lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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