Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-05-2011) 20-05-2011, n. 20068 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 4/11/2010, il Tribunale di Napoli respingeva l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di T.C., indagato per il reato di cui all’art. 474 c.p. e D.Lgs. n. 172 del 2004, art. 11 confermando il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. in data 30/9/2010, avente ad oggetto documenti di vario genere.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato personalmente sollevando due motivi di gravame con il quali deduce la preclusione derivante dal cd. giudicato cautelare con riferimento a precedente ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva annullato un precedente decreto di sequestro disposto dal P.M. e l’inesistenza della motivazione, non essendo stata indicata analiticamente negli atti inviati al Tribunale la documentazione sequestrata.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Per quanto riguarda l’eccezione di giudicato cautelare, va osservato che, secondo l’insegnamento di questa Corte: "La preclusione processuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell’imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano l’incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali". (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 43213 del 27/10/2010 Cc. (dep. 06/12/2010) Rv. 248804).

Nel caso di specie la precedente ordinanza del Tribunale del Tribunale per il riesame ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. in data 22 maggio 2010, osservando che "manca una notizia di reato utilizzabile e non è giustificato il sequestro probatorio". Pertanto la pronunzia di nullità del decreto di sequestro, conseguente ad aspetti meramente procedurali non consente il formarsi di preclusione alcuna, una volta che venga emesso un nuovo decreto di sequestro sugli stessi beni conforme ai requisiti di legge.

Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza è l’ulteriore censura in punto di mancanza di motivazione.

Occorre premettere che secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, "In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e)" (Cass. Sez. Un. sent. n. 5876 del 28/1/2004 dep. 13/2/2004 rv 226710).

Ancora più recentemente, questa Corte ha ribadito che: "Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 43068 del 13/10/2009 Cc. (dep. 11/11/2009) Rv. 245093).

Nel caso di specie infatti la motivazione del provvedimento impugnato non è nè del tutto mancante, nè apparente, mentre, al contrario le censure sollevate dal ricorrente sono generiche e non permettono alcuna seria valutazione delle doglianze formulate.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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