T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 19-05-2011, n. 860 Interpretazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ta per la ricorrente;
Svolgimento del processo

M.P. è proprietaria di un immobile sito nel Comune di Monselice, via Calchera, n. 9, adiacente all’immobile in proprietà di G.G. e Z.B..

Nel corso del 2008 la P. ha segnalato all’amministrazione comunale l’esecuzione, da parte dei suddetti vicini, di alcuni interventi, eseguiti in assenza del titolo edilizio, dettagliatamente indicati nell’esposto presentato in data 18 dicembre 2008.

L’amministrazione comunale ha, dunque, avviato il procedimento per l’accertamento degli abusi e l’irrogazione della relativa sanzione che si è concluso con l’adozione, in data 10 aprile 2009, dell’ordinanza di demolizione.

Con la suddetta ordinanza, in particolare, è stato ingiunto a G.G. e Z.B.: "a) di rimuovere entro novanta giorni la struttura inclinata dotata di copertura realizzata sul tetto praticabile del garage, in quanto ai sensi dell’art. 4 del vigente REC, la stessa determina nuova superficie e volume e quindi essendo stata realizzata a meno di 10 ml dalla parete finestrata antistante altra ditta, risulta in contrasto con le disposizioni del D.M. 01.04.1968, n. 1444 e l’art. 9 delle N.T.A. del P.R.G.; b) di ripristinare la forometria originaria esistente prima degli interventi descritti nella D.I.A. del 29.03.2004, che secondo quanto dichiarato nella nota pervenuta il 22 dicembre 2008 è stata modificata in assenza di specifico provvedimento".

Successivamente l’amministrazione comunale ha adottato, in data 12 giugno 2009, un’ordinanza con la quale ha disposto la revoca della precedente ordinanza limitatamente alla parte dispositiva di cui al punto b).

I suddetti provvedimenti sono stati impugnati da M.P. con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Avverso l’ordinanza n. 50 del 10 aprile 2009 è stato dedotto il vizio di eccesso di potere per travisamento dei presupposti, per carenza di istruttoria, contraddittorietà nonché censurata la violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 10 delle N.T.A. del P.R.G.. Nello specifico, la difesa della ricorrente lamenta che illegittimamente l’amministrazione comunale ha omesso di ingiungere la demolizione anche del muro parapetto realizzato dai controinteressati in luogo della preesistente ringhiera, in quanto, trattandosi di nuova costruzione, era necessario il rilascio del permesso di costruire e, comunque, il rispetto della distanza di cinque metri dal confine. Analoghe considerazioni vengono svolte con riferimento ad una tettoia realizzata sopra l’ingresso del garage che, per le sue caratteristiche, non poteva essere realizzata sulla base di una denuncia di inizio attività.

Avverso l’ordinanza n.94 del 12 giugno 2009, la difesa della ricorrente ha dedotto, in primo luogo, il vizio di eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e lamentato la violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Viene contestata, in particolare, la preesistenza di una forometria relativamente alla parete posta sul lato a confine con la proprietà della P..

È stata dedotta, infine, la violazione dell’art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990 nonché il vizio di eccesso di potere per carenza di presupposti, perplessità e sviamento.

Il Comune di Monselice ed i controinteressati non si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame.

All’udienza del 6 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

1.Il Collegio ritiene di poter procedere direttamente all’esame del merito, non emergendo questioni rilevabili d’ufficio.

2. Il ricorso è infondato.

3. Con il primo motivo di ricorso, proposto avverso l’ordinanza n. 50 del 10 aprile 2009, è stato dedotto il vizio di eccesso di potere per travisamento dei presupposti, per carenza di istruttoria, contraddittorietà nonché censurata la violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 10 delle N.T.A. del P.R.G.. Nello specifico, la difesa della ricorrente lamenta che illegittimamente l’amministrazione comunale ha omesso di ingiungere la demolizione anche del muro parapetto realizzato dai controinteressati in luogo della preesistente ringhiera, in quanto, trattandosi di nuova costruzione, era necessario il permesso di costruire e, comunque, il rispetto della distanza di cinque metri dal confine. Analoghe considerazioni vengono svolte con riferimento ad una tettoia realizzata sopra l’ingresso del garage che, per le sue caratteristiche, non poteva essere realizzata sulla base di una denuncia di inizio attività.

3.1 A prescindere dall’ammissibilità dell’impugnazione di un’ordinanza di demolizione da parte di un soggetto non che non solo non è destinatario del provvedimento ma che è privo di alcun rapporto giuridico con l’immobile, la censura è infondata.

Legittimamente l’amministrazione comunale ha ritenuto di non sanzionare con l’ordinanza di demolizione gravata la realizzazione di un muro parapetto, realizzato in sostituzione di una ringhiera protettiva, in quanto tale opera, seppure finalizzata, al pari della struttura sostituita, a consentire l’utilizzo della copertura praticabile del garage, non determina una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ma si configura, piuttosto, come mera pertinenza, essendo preordinata ad una oggettiva esigenza dell’edificio principale, funzionalmente inserita a servizio dello stesso, sfornita di autonomo valore di mercato e caratterizzata da un volume minimo, tale da non consentire una destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile al quale accede.

Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento alla tettoia realizzata sopra l’ingresso del garage che, nella fattispecie in esame, si sostanzia in una struttura apposta ad una parte preesistente dell’edificio con funzione accessoria di protezione o di riparto di spazi liberi, di ridotte dimensione e con una conformazione tale da rendere evidente e riconoscibile la finalità di arredo e di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accede (cfr. T.A.R. Lazio Latina, 03 marzo 2010, n. 205; T.A.R. Piemonte, I, 12 giugno 2002, n. 1205; T.A.R. Piemonte, I, 21 dicembre 2002, n. 2155).

Dalla documentazione versata in atti emerge, peraltro, che la tettoia realizzata sul tetto praticabile del garage è stata rimossa mentre quella realizzata sopra l’ingresso carraio del garage è stata sanata mediante la presentazione di una D.I.A. in data 15 dicembre 2008.

4. Avverso l’ordinanza n. 94 del 12 giugno 2009, la difesa della ricorrente ha dedotto, in primo luogo, il vizio di eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e lamentato la violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Viene contestata, in particolare, la preesistenza di una forometria relativamente alla parete posta sul lato a confine con la proprietà della ricorrente.

Anche questa censura è infondata.

4.1 Dalla documentazione riferita al titolo edilizio rilasciato nel 1962, emerge l’esistenza di una forometria sul lato est dell’edificio e tale circostanza assume rilievo anche al fine della valutazione in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni con le quali è stata attestata l’inesistenza, prima del 2004, di aperture con finestre, fori e simili.

Né le ulteriori argomentazioni svolte dalla difesa della ricorrente valgono a confutare il suddetto dato documentale, che non risulta smentito neanche dalle produzioni fotografiche versate in atti che non descrivono in maniera chiara e completa il prospetto est e che rappresentano l’edificio da differenti angolazioni.

Merita di essere evidenziato, peraltro, che, la risalenza del garage agli anni "60, è desumibile, secondo quanto rappresentato dall’amministrazione comunale nella produzione spontanea depositata in data 5 dicembre 2009, dal contratto di compravendita dell’immobile de quo rogato dal Notaio Ponzi di Monselice in data 19 marzo 2005, nel quale è stato dichiarato che l’intero fabbricato è stato realizzato in data antecedente al 1 settembre 1967.

Sulla base di tali circostanze non può essere revocato in dubbio che la forometria era già esistente prima dell’esecuzione dei lavori di manutenzione nel 2004.

Il Collegio evidenzia, peraltro, che pure ipotizzando che, nel corso del tempo, siano state apportate modifiche alla suddetta forometria, ad esempio attraverso la sua trasformazione da finestra a porta finestra, tale modifica non si presta ad essere qualificata in termini di opera necessitante di permesso di costruire e, dunque, sanzionabile con la demolizione, in quanto intervento riconducibile, al più, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione c.d. "leggera".

Ciò specie considerando che dalla documentazione versata in atti emerge che già in precedenza la praticabilità del tetto piano era assicurata attraverso la scala esterna dell’abitazione, sicché l’area risultava pienamente fruibile e praticabile (cfr. all. 17, foto 3 delle produzioni documentali di parte ricorrente).

5. Del pari infondato si palesa l’ultimo motivo di ricorso, con il quale la difesa della ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990 nonché il vizio di eccesso di potere per carenza di presupposti, perplessità e sviamento.

Il Collegio evidenzia, infatti, che in sede giurisdizionale gli atti amministrativi vanno interpretati non solo in base al loro tenore letterale quanto piuttosto avendo riguardo al potere effettivamente esercitato dall’Amministrazione, con la conseguenza che ai fini della loro qualificazione giuridica e dei loro effetti occorre prescindere dal nomen iuris adottato (Cons. St., sez. IV, 24 dicembre 2009, n. 8756).

Sebbene il provvedimento gravato rechi impropriamente un riferimento all’art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990, in considerazione del suo contenuto sostanziale ed in esito all’attività interpretativa, l’atto de quo non è qualificabile in termini di revoca ai sensi della sopra citata disposizione; a prescindere da ulteriori considerazioni, infatti, si osserva che la revoca opera esclusivamente con riferimento ai provvedimenti ad efficacia durevole ovvero agli atti amministrativi ad efficacia durevole o istantanea incidenti su rapporti negoziali e, con tutta evidenzia, l’ordinanza di demolizione non rientra né nell’una né nell’altra categoria.

Il Collegio evidenzia, altresì, che sebbene la l. n. 241 del 1990 disciplini esclusivamente la revoca e l’annullamento d’ufficio e rechi un riferimento espresso alla sola convalida, non si è mai dubitato dell’ammissibilità di altri strumenti di sanatoria.

Ciò premesso, il Collegio osserva che l’amministrazione comunale, rilevata la mancanza di un presupposto specifico originariamente assunto a fondamento dell’ordinanza di demolizione, ha, adottato un provvedimento, espressione anch’esso del potere di autotutela decisoria, con il quale ha rimosso parzialmente il contenuto dispositivo dell’ordinanza suddetta.

Più precisamente l’amministrazione comunale, rilevato che l’ordinanza di demolizione, nella parte in cui ha ingiunto il ripristino della forometria esistente prima degli interventi descritti nella D.I.A. del 29.03.2004, era stata assunta esclusivamente sulla base di quanto dichiarato dalla P. nella nota presentata il 22 dicembre 2008 e che, tuttavia, dai progetti riferiti all’edificio e, in specie, dalla documentazione relativa al titolo edilizio rilasciato nel 1962 è emersa l’esistenza della forometria, ha ritenuto di rideterminarsi in merito all’irrogazione della sanzione ripristinatoria nella parte in argomento. La determinazione in concreto assunta e l’espresso riferimento alla documentazione idonea ad evidenziare la preesistenza della forometria sin dal 1962, denotano che la valutazione operata ha indotto l’amministrazione ad escludere – superando, dunque, le incertezze pure rappresentate – la sussistenza dei presupposti per procedere all’irrogazione della sanzione della demolizione o del ripristino in relazione alla forometria originariamente contestata.

Per le considerazioni sopra svolte il ricorso va, dunque, rigettato.

6. Non si dispone in ordine alle spese in ragione del comportamento processuale della intimata Amministrazione, non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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