Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-05-2011) 20-05-2011, n. 20067 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 1/10/2010, il Tribunale di Venezia respingeva l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di D.G., indagato per il reato di importazione di prodotti con segni falsi e ricettazione, confermando il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. in data 10/8/2010, avente ad oggetto una partita di 70.900 batterie micropile recanti il marchio MAXELL. II Tribunale, pur prendendo atto della documentazione prodotta dalla difesa, ed in particolare della documentazione proveniente dalla Maxell Asia dalla quale risultava che la società TAT Ming Traning CO Ltd di Guangdong era autorizzata al confezionamento delle batteria micropile Maxell, riteneva, tuttavia, necessario il mantenimento del sequestro probatorio per l’espletamento di tutte le attività d’indagine indicate dal P.M..

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con il quali deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art. 253 cod. proc. pen., nonchè ulteriore violazione della legge penale sempre in relazione all’art. 253 cod. proc. pen..

Quanto al primo motivo obietta che la merce è stata regolarmente acquistata, corredata da regolari fatture d’acquisto e pagamento dei diritti doganali e che non presenta segni di contraffazione, in quanto le difformità rilevate dalla GdF riguardano il packaging delle batterie e trovavano spiegazione nel fatto che la merce era stata acquistata in Asia da ditte autorizzate a produrre le micropile per conto della Hitachi Maxell Ltd di Tokio. Eccepisce pertanto l’insussistenza del fumus sia per il reato di importazione di cui all’art. 474 c.p. che per quello di cui all’art. 648 c.p..

Quanto al secondo motivo eccepisce che trattandosi di sequestro probatorio è illegittimo mantenere il sequestro sulla totalità dei prodotti sequestrati in quanto gli accertamenti possono essere effettuati su campione. Successivamente il difensore ha depositato una nota dichiarando di rinunziare al ricorso essendo intervenuto il dissequestro della merce sequestrata.
Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevato che: "è inefficace l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall’indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, a nulla rilevando che quest’ultimo abbia proposto l’impugnazione" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 44612 del 16/10/2008 Cc. (dep. 01/12/2008) Rv. 241569) Tuttavia il sopravvenuto dissequestro della merce, conseguenza della revoca della misura cautelare reale, comporta il venir meno dell’interesse all’impugnazione e determina la l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a).

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, con esonero dalla sanzione per carenza di interesse sopravvenuta.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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