Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-05-2011) 20-05-2011, n. 20066 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 31 dicembre 2010, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di D.F. A. avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 6 dicembre 2010, con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere quale indagato del delitto di promozione di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di truffe ai danni di società finanziarie e reati strumentali.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta che contraddittoriamente, l’ordinanza impugnata avrebbe prima qualificato il ruolo dell’indagato come quello di un "gregario" degli altri correi, ma poi avrebbe omesso di derubricare il fatto addebitato a quello di mera partecipazione al contestato sodalizio, omettendo, peraltro, di esporre gli elementi sulla cui base si sarebbe ravvisato il ruolo promozionale. Non sussisterebbe, poi, pericolo di recidiva ostativo agli arresti domiciliari, in quanto l’indagato è stato sospeso e gli sono stati revocati taluni incarichi dalla banca presso la quale operava, e si deduce, infine, che non sussiste proporzionalità tra il fatto e la misura, ove venga accolto il motivo di ricorso riguardante il ruolo meramente partecipativo.

Il ricorso non è fondato. A proposito, infatti, del ruolo svolto dall’indagato in seno al contestato sodalizio criminoso, il giudice del riesame ha offerto una puntuale e dettagliata disamina dei singoli fatti e delle varie emergenze investigative alla stregua delle quali il contributo offerto dall’indagato per la riuscita delle varie operazioni truffaldine fosse risultato del tutto essenziale, in un contesto di rapporti tutti coordinati – su base sostanzialmente paritetica – alla riuscita di un articolato e stabile programma delittuoso che vedeva, anche, l’essenziale appoggio di dipendenti infedeli di enti previdenziali, ancora non identificati. Per altro verso, non può neppure trascurarsi la circostanza che l’organo del riesame, si è fatto carico di rilevare come l’intera gamma delle acquisizioni e delle correlate valutazioni svolte in concreto a proposito dello spessore consistenza delle esigenze di cautela, non risultino in alcun modo incrinate – quanto alla adeguatezza della misura applicata – anche nella ipotesi in cui il provvisorio addebito contestato all’indagato venisse ricondotto alla mera ipotesi partecipativa, proprio per la natura e specificità dei pericula in liberiate ravvisabili nella specie. Le contrarie deduzioni svolte a quest’ultimo proposito dal ricorrente si rivelano nella sostanza meramente assertive, oltre che fondate su rilievi di fatto che non possono formare oggetto di scrutinio in questa sede.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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